Art. 26 
 
                               Tariffe 
 
  1. Fatte salve le competenze delle autorita' di  regolazione  e  le
disposizioni contenute nelle norme di  settore,  gli  enti  affidanti
definiscono le tariffe dei  servizi  in  misura  tale  da  assicurare
l'equilibrio   economico-finanziario   dell'investimento   e    della
gestione, nonche' il perseguimento  di  recuperi  di  efficienza  che
consentano la riduzione dei costi a carico  della  collettivita',  in
armonia  con  gli  obiettivi  di   carattere   sociale,   di   tutela
dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto  della
legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia. 
  2. Per la determinazione della  tariffa  si  osservano  i  seguenti
criteri: 
    a) correlazione tra costi  efficienti  e  ricavi  finalizzata  al
raggiungimento  dell'equilibrio   economico   e   finanziario   della
gestione,  previa  definizione  e  quantificazione  degli  oneri   di
servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; 
    b) equilibrato rapporto tra  finanziamenti  raccolti  e  capitale
investito; 
    c) valutazione dell'entita'  dei  costi  efficienti  di  gestione
delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della  qualita'
del servizio; 
    d)  adeguatezza  della  remunerazione  del  capitale   investito,
coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 
  3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli
enti affidanti possono prevedere  tariffe  agevolate  per  specifiche
categorie di utenti in condizione di disagio economico  o  sociale  o
diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore
dei gestori. 
  4.  Allo  scopo  di  conseguire  il  graduale  miglioramento  della
qualita' e dell'efficienza  dei  servizi,  gli  enti  affidanti,  nel
rispetto  delle  discipline  di  settore,  fissano  le  modalita'  di
aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi
come limite massimo per la  variazione  di  prezzo,  sulla  base,  in
particolare, dei seguenti parametri: 
    a) tasso di inflazione programmata; 
    b) incremento per i nuovi investimenti effettuati; 
    c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato; 
    d)  obiettivi  di  qualita'  del  servizio  prefissati,  definiti
secondo parametri misurabili. 
  5. Gli enti affidanti possono prevedere che  l'aggiornamento  della
tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4
nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio,
tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di  miglioramento  della
qualita' e dell'efficienza del servizio.