Art. 26
Tariffe
1. Fatte salve le competenze delle autorita' di regolazione e le
disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti
definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
gestione, nonche' il perseguimento di recuperi di efficienza che
consentano la riduzione dei costi a carico della collettivita', in
armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela
dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della
legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti
criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al
raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della
gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di
servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale
investito;
c) valutazione dell'entita' dei costi efficienti di gestione
delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita'
del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito,
coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli
enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche
categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o
diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore
dei gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della
qualita' e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel
rispetto delle discipline di settore, fissano le modalita' di
aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi
come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in
particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualita' del servizio prefissati, definiti
secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della
tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4
nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio,
tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della
qualita' e dell'efficienza del servizio.