Art. 28 
 
                Vigilanza e controlli sulla gestione 
 
  1. Fatte salve le competenze delle autorita' di  regolazione  e  le
discipline di settore, gli enti locali e gli  altri  enti  competenti
esercitano la vigilanza sulla gestione. 
  2. La vigilanza sulla gestione  e'  effettuata  sulla  base  di  un
programma  di  controlli  finalizzato  alla  verifica  del   corretto
svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia
di  attivita',  dell'estensione   territoriale   di   riferimento   e
dell'utenza a cui i servizi sono destinati. 
  3. Ai fini del  presente  articolo,  il  gestore  ha  l'obbligo  di
fornire all'ente affidante  i  dati  e  le  informazioni  concernenti
l'assolvimento degli obblighi contenuti nel  contratto  di  servizio.
L'inadempimento agli obblighi informativi posti in  capo  al  gestore
costituisce oggetto di specifiche penalita' contrattuali. 
  4. L'ente affidante, nel  rispetto  della  disciplina  sui  segreti
commerciali e sulle informazioni confidenziali  delle  imprese,  puo'
rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.