Art. 28 Vigilanza e controlli sulla gestione 1. Fatte salve le competenze delle autorita' di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione. 2. La vigilanza sulla gestione e' effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attivita', dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati. 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalita' contrattuali. 4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, puo' rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.