Art. 29
Rimedi non giurisdizionali
1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente
puo' promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie
presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V,
titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Note all'art. 29:
- Il Titolo II-bis della Parte V del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O. n. 162 reca:
«Risoluzione extragiudiziale delle controversie».