Art. 29 Rimedi non giurisdizionali 1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente puo' promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Note all'art. 29: - Il Titolo II-bis della Parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. n. 162 reca: «Risoluzione extragiudiziale delle controversie».