Art. 29 
 
                     Rimedi non giurisdizionali 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente
puo' promuovere la  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie
presso gli organismi e in base alle procedure di cui  alla  Parte  V,
titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Il  Titolo  II-bis  della  Parte   V   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          S.O. n. 162 reca: 
                «Risoluzione extragiudiziale delle controversie».