Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualita' del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso all'affidamento a societa' in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa' partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2006 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) si veda nelle note all'art. 17.