Art. 30 
 
Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici
                               locali 
 
  1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con  popolazione
superiore a 5.000  abitanti,  nonche'  le  citta'  metropolitane,  le
province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio  ambito
o bacino del servizio, effettuano  la  ricognizione  periodica  della
situazione  gestionale  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica nei rispettivi territori.  Tale  ricognizione  rileva,  per
ogni servizio affidato, il concreto  andamento  dal  punto  di  vista
economico, della qualita' del servizio e del rispetto degli  obblighi
indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo  conto
anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso all'affidamento  a
societa' in house, oltre che gli oneri e i  risultati  in  capo  agli
enti affidanti. 
  2. La ricognizione di cui al comma 1 e'  contenuta  in  un'apposita
relazione ed e' aggiornata  ogni  anno,  contestualmente  all'analisi
dell'assetto delle societa' partecipate di cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi  affidati  a
societa'  in  house,  la  relazione  di  cui  al  periodo  precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo  20
del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
  3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui  al  primo
periodo e' effettuata entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo  n.
          175  del  2006  (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a
          partecipazione pubblica) si veda nelle note all'art.  17.