Art. 30
Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici
locali
1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le
province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito
o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della
situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per
ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista
economico, della qualita' del servizio e del rispetto degli obblighi
indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto
anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso all'affidamento a
societa' in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli
enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita
relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi
dell'assetto delle societa' partecipate di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a
societa' in house, la relazione di cui al periodo precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo
periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Note all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n.
175 del 2006 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica) si veda nelle note all'art. 17.