Art. 31 
 
               Trasparenza nei servizi pubblici locali 
 
  1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli
atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione  dei  servizi
pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali  redigono  la
deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la  relazione  di  cui
all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di  cui  all'articolo  17,
comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto
degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. 
  2. Gli atti di cui al comma 1  e  il  contratto  di  servizio  sono
pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e
trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro  immediata
pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita  sezione
denominata «Trasparenza dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica  -  Trasparenza  SPL»,  dando  evidenza   della   data   di
pubblicazione. 
  3. I medesimi  atti  sono  resi  accessibili  anche  attraverso  la
piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che  costituisce
punto di accesso unico per gli atti e  i  dati  relativi  ai  servizi
pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento  al
luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. 
  4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono
anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3: 
    a) gli ulteriori dati relativi  ai  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza  economica  contenuti  nella  banca  dati   nazionale   sui
contratti pubblici; 
    b) le rilevazioni periodiche in  materia  di  trasporto  pubblico
locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche',
ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di  qualita'
conseguiti dai gestori pubblicati  dalle  autorita'  di  settore  sui
propri siti istituzionali. 
  5. Gli atti e  i  dati  di  cui  al  presente  articolo  sono  resi
disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  6. Gli enti locali, le amministrazioni statali,  le  Regioni  e  le
Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai
sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
anche al fine di esercitare  i  poteri  di  verifica  e  monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo del comma 300 dell'art.  1  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «300. E' istituito presso il Ministero dei  trasporti
          l'Osservatorio   nazionale    per    il    supporto    alla
          programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico
          locale  e   della   mobilita'   locale   sostenibile,   cui
          partecipano  i  rappresentanti  dei  Ministeri  competenti,
          delle regioni e degli enti locali, al fine  di  creare  una
          banca dati e un sistema informativo  pubblico  correlati  a
          quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento
          del settore e del completamento del  processo  di  riforma.
          Per il funzionamento dell'Osservatorio  e'  autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2008. Con decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  locali,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
          monitoraggio delle  risorse  destinate  al  settore  e  dei
          relativi servizi, ivi comprese quelle  relative  agli  enti
          locali,   nonche'    le    modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
          Camere un  rapporto  sullo  stato  del  trasporto  pubblico
          locale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del  citato  decreto
          legislativo n. 82  del  2005  (Codice  dell'amministrazione
          digitale): 
                «Art. 50 (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
                2.  Qualunque   dato   trattato   da   una   pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
          6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia  di
          protezione  dei  dati  personali,  e'  reso  accessibile  e
          fruibile alle altre amministrazioni quando  l'utilizzazione
          del dato sia necessaria  per  lo  svolgimento  dei  compiti
          istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
          a carico di  quest'ultima,  salvo  per  la  prestazione  di
          elaborazioni  aggiuntive;  e'  fatto  comunque   salvo   il
          disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                2-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni,   nell'ambito
          delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi
          dei propri dati anche in combinazione con  quelli  detenuti
          da altri  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  fermi
          restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'
          si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
          Linee guida. 
                2-ter.  Le  pubbliche  amministrazioni   certificanti
          detentrici dei dati di cui al  comma  1  ne  assicurano  la
          fruizione da  parte  dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad
          accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
          assicurano,  su  richiesta  dei  soggetti  privati  di  cui
          all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  28
          dicembre   2000,   n.   445,   conferma    scritta    della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          dati da essa custoditi, con le modalita'  di  cui  all'art.
          71, comma 4 del medesimo decreto. 
                3. 
                3-bis. Il trasferimento di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
          e del trattamento, ferme restando le responsabilita'  delle
          amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
          di titolari autonomi del trattamento. 
                3-ter.  L'inadempimento   dell'obbligo   di   rendere
          disponibili  i  dati  ai  sensi   del   presente   articolo
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».