Art. 31
Trasparenza nei servizi pubblici locali
1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli
atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la
deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui
all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17,
comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto
degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono
pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e
trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata
pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione
denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di
pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la
piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce
punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al
luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono
anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui
contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico
locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche',
ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualita'
conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorita' di settore sui
propri siti istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi
disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le
Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai
sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 300 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico
locale e della mobilita' locale sostenibile, cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti,
delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una
banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a
quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento
del settore e del completamento del processo di riforma.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei
relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti
locali, nonche' le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione
digitale):
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e' reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il
disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi
dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti
da altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'art.
71, comma 4 del medesimo decreto.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle
amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
di titolari autonomi del trattamento.
3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili i dati ai sensi del presente articolo
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».