Art. 22 
 
              Norme generali e disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai sensi dell'art. 33  del  regolamento  (UE)  n.  2021/2115  il
sostegno accoppiato al  reddito  e'  concesso  ai  seguenti  settori,
produzioni e tipi di agricoltura: 
    a) latte; 
    b) carni bovine; 
    c) carni ovine e caprine; 
    d) frumento duro; 
    e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi
di girasole da tavola); 
    f) riso; 
    g) barbabietola da zucchero; 
    h) pomodoro destinato alla trasformazione; 
    i) olio d'oliva; 
    l) agrumi; 
    m) colture proteiche comprese le leguminose. 
  2. Ai sensi dell'art. 96, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE)  n.
2021/2115, e' destinata al sostegno accoppiato al  reddito  la  quota
pari al 15 per cento delle dotazioni annuali di cui  all'allegato  IX
del  medesimo  regolamento,  riservando  le  seguenti  percentuali  e
rispettando gli importi indicati nel PSP come stabilito nel paragrafo
6 del medesimo art. 96: 
    a) il 13 per  cento  e'  destinato  al  sostegno  dei  settori  e
produzioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere da a) a l); 
    b) il  2  per  cento  e'  destinato  al  sostegno  delle  colture
proteiche comprese le leguminose di cui al presente  articolo,  comma
1, lettera m). 
  3. Ai sensi dell'art. 34 del  regolamento  (UE)  n.  2021/2115,  il
sostegno accoppiato  al  reddito  e'  concesso  agli  agricoltori  in
attivita' sotto forma di pagamento per ettaro solo per  le  superfici
determinate come  ettari  ammissibili  e,  nel  caso  dei  settori  e
produzioni di cui al comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  del  presente
articolo,  e  fatte  salve  le  altre  condizioni  di  ammissibilita'
applicabili, e' concesso agli animali che rispettano i  requisiti  di
identificazione individuale e registrazione in conformita' al decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 
  4.  Per  ciascun  capo  richiesto  a   premio,   fatte   salve   le
penalizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente  per  il  mancato
rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca
dati   delle   anagrafi   zootecniche   (BDN),   le   condizioni   di
ammissibilita' di cui al comma 3 si considerano  soddisfatte  se  gli
obblighi di identificazione e registrazione sono  adempiuti  entro  i
termini di seguito indicati: 
    a) il primo giorno del periodo  di  detenzione  nell'azienda  del
richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione; 
    b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che da' diritto al
sostegno,  nel  caso  in  cui  non  e'  applicato  alcun  periodo  di
detenzione. 
  5. Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito e' necessario
presentare la domanda unica di cui all'art. 11. 
  6. Il sostegno accoppiato al reddito, i cui  importi  unitari  medi
sono pianificati nella sezione per  premi  pianificati nella  sezione
5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale
per tutti gli ettari o capi ammissibili. 
  7. Gli importi unitari effettivi da erogare, per  ciascun  anno  di
domanda,  sono  determinati  dall'organismo   di   coordinamento   in
relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al  sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.