Art. 22 Norme generali e disposizioni finanziarie 1. Ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito e' concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura: a) latte; b) carni bovine; c) carni ovine e caprine; d) frumento duro; e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola); f) riso; g) barbabietola da zucchero; h) pomodoro destinato alla trasformazione; i) olio d'oliva; l) agrumi; m) colture proteiche comprese le leguminose. 2. Ai sensi dell'art. 96, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 2021/2115, e' destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota pari al 15 per cento delle dotazioni annuali di cui all'allegato IX del medesimo regolamento, riservando le seguenti percentuali e rispettando gli importi indicati nel PSP come stabilito nel paragrafo 6 del medesimo art. 96: a) il 13 per cento e' destinato al sostegno dei settori e produzioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere da a) a l); b) il 2 per cento e' destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose di cui al presente articolo, comma 1, lettera m). 3. Ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito e' concesso agli agricoltori in attivita' sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e fatte salve le altre condizioni di ammissibilita' applicabili, e' concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformita' al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 4. Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 3 si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati: a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione; b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che da' diritto al sostegno, nel caso in cui non e' applicato alcun periodo di detenzione. 5. Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito e' necessario presentare la domanda unica di cui all'art. 11. 6. Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili. 7. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.