Art. 23
Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte
1. La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata per premi alle vacche da latte di eta'
superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli
sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini
previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio e'
differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro ne' con i premi
di cui all'art. 24:
a) livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del
parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che
rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di
presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm;
b) livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del
parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un
codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi
i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed
igienico sanitari di cui al comma 2;
2. L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti
qualitativi ed igienico sanitari:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari
di cui al comma 2 siano in regola, il terzo parametro deve comunque
rispettare i seguenti limiti:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, gli allevamenti
inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del
regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai
sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi
i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico
sanitari di cui al comma 2.
5. La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che
partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati
secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 134.
6. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto,
correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN).
7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.