Art. 23 
 
         Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte 
 
  1. La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata per premi  alle  vacche  da  latte  di  eta'
superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e  i  cui  vitelli
sono identificati e registrati  secondo  le  modalita'  e  i  termini
previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio  e'
differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro ne' con i premi
di cui all'art. 24: 
    a) livello 1: spetta al detentore  della  vacca  al  momento  del
parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che
rispetta le condizioni di cui ai commi 2,  3  o  4  e,  nell'anno  di
presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm; 
    b) livello 2: spetta al detentore  della  vacca  al  momento  del
parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN) e associata per  almeno  sei  mesi  ad  un
codice  di  allevamento  situato  in  zone  montane,  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE)  n.
1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi
i parametri di legge,  rispetta  uno  dei  parametri  qualitativi  ed
igienico sanitari di cui al comma 2; 
  2.  L'allevamento  rispetta  almeno  due  dei  seguenti   requisiti
qualitativi ed igienico sanitari: 
    tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; 
    tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; 
    contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. 
  3. Nel caso in cui due parametri qualitativi ed  igienico  sanitari
di cui al comma 2 siano in regola, il terzo parametro  deve  comunque
rispettare i seguenti limiti: 
    tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; 
    tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; 
    contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml. 
  4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e  3,  gli  allevamenti
inseriti in  circuiti  produttivi  di  formaggi  a  denominazione  di
origine protetta o  indicazione  geografica  protetta  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai
sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi
i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed  igienico
sanitari di cui al comma 2. 
  5. La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi  che
partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati
secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 134. 
  6. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto,
correttamente  identificata  e  registrata  nella  banca  dati  delle
anagrafi zootecniche (BDN). 
  7. Il  periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.