Art. 24
Sostegno accoppiato al reddito
per il settore carne bovina
1. La quota pari al 9,90 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata per premi alle vacche nutrici di eta'
superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli
sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini
previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio e'
differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i premi
di cui all'art. 23 e al comma 2 del presente articolo:
a) livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del
parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel
registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice
attitudine nell'allegato X, facente parte integrante del presente
decreto. Ai fini dell'ammissibilita' al premio, sono incluse, dalla
data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici
nell'anno di riferimento;
b) livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del
parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle
anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e
appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte
nella BDN.
2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata per premi ai bovini macellati in eta'
compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo
non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a
codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio e'
differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i premi
di cui all'art. 23 e al comma 1 del presente articolo:
a) livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un
periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
b) livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un
periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e
certificati a denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero
appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualita'
nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti,
ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a
organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i
capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici
mesi prima della macellazione.
3. In deroga al comma 2, l'adesione a ClassyFarm non e' richiesta
per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. I premi di cui al comma 2 spettano per i capi correttamente
identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche
(BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per
accedere ai rispettivi premi.
5. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
6. L'allegato X, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del
Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai
sensi del regolamento (UE) della Commissione 2016/1012.