Art. 24 
 
                   Sostegno accoppiato al reddito 
                     per il settore carne bovina 
 
  1. La quota pari al 9,90 per cento dell'importo annuo destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata  per  premi  alle  vacche  nutrici  di  eta'
superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e  i  cui  vitelli
sono identificati e registrati  secondo  le  modalita'  e  i  termini
previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio  e'
differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i  premi
di cui all'art. 23 e al comma 2 del presente articolo: 
    a) livello 1: spetta al detentore  della  vacca  al  momento  del
parto correttamente identificata e registrata nella banca dati  delle
anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri  genealogici  o  nel
registro anagrafico delle razze individuate  da  carne  o  a  duplice
attitudine nell'allegato X, facente  parte  integrante  del  presente
decreto. Ai fini dell'ammissibilita' al premio, sono  incluse,  dalla
data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri  genealogici
nell'anno di riferimento; 
    b) livello 2: spetta al detentore  della  vacca  al  momento  del
parto correttamente identificata e registrata nella banca dati  delle
anagrafi zootecniche (BDN)  non  iscritta  nei  Libri  genealogici  e
appartenente ad allevamenti non iscritti come  allevamenti  da  latte
nella BDN. 
  2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata  per  premi  ai  bovini  macellati  in  eta'
compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente  per  un  periodo
non inferiore a sei mesi  prima  della  macellazione  e  associati  a
codici di allevamento che  aderiscono  a  ClassyFarm.  Il  premio  e'
differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i  premi
di cui all'art. 23 e al comma 1 del presente articolo: 
    a) livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente  per  un
periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; 
    b) livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente  per  un
periodo  non  inferiore  a  sei  mesi  prima  della  macellazione   e
certificati  a  denominazione  di  origine  protetta  o   indicazione
geografica protetta di cui al regolamento (UE) n.  1151/2012,  ovvero
appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi  di  qualita'
nazionale o  a  sistemi  di  etichettatura  volontaria  riconosciuti,
ovvero  allevati  in  aziende  aderenti,  nell'anno  di  domanda,   a
organizzazioni  dei  produttori   del   settore   bovini   da   carne
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i
capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai  dodici
mesi prima della macellazione. 
  3. In deroga al comma 2, l'adesione a ClassyFarm non  e'  richiesta
per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  4. I premi di cui al comma 2  spettano  per  i  capi  correttamente
identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche
(BDN) alla data  di  inizio  del  periodo  di  detenzione  utile  per
accedere ai rispettivi premi. 
  5. Il  periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare. 
  6. L'allegato X, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto  del
Capo del Dipartimento delle  politiche  europee  e  internazionali  e
dello sviluppo rurale, a  seguito  di  successivi  riconoscimenti  ai
sensi del regolamento (UE) della Commissione 2016/1012.