Art. 24 Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina 1. La quota pari al 9,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alle vacche nutrici di eta' superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio e' differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i premi di cui all'art. 23 e al comma 2 del presente articolo: a) livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X, facente parte integrante del presente decreto. Ai fini dell'ammissibilita' al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento; b) livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN. 2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio e' differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i premi di cui all'art. 23 e al comma 1 del presente articolo: a) livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; b) livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualita' nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione. 3. In deroga al comma 2, l'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 4. I premi di cui al comma 2 spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi. 5. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare. 6. L'allegato X, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi del regolamento (UE) della Commissione 2016/1012.