Art. 25 
 
      Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino 
 
  1. La quota pari all'1,70 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a), e' assegnata  per  premi  alle  agnelle,  identificate  e
registrate entro il 31 dicembre dell'anno di  domanda  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 
  2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti  ovini,
particolarmente   minacciati   dal   diffondersi   dell'encefalopatia
spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle  da  rimonta
nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali
di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che  escludono
dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia. 
  3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a  finanziamento  per
ciascun gregge e' determinata come segue: 
    a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione,  considerato
un valore massimo della quota di  rimonta  del  20%  sul  totale  dei
soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove  l'obiettivo
del piano di risanamento risulta non raggiunto; 
    b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione,  considerato
un valore massimo della quota di  rimonta  del  20%  sul  totale  dei
soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove  l'obiettivo
del piano di risanamento risulta  raggiunto  (allevamenti  dichiarati
indenni). L'obiettivo di risanamento  e'  considerato  raggiunto,  ai
sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro
della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte  unicamente
da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta  siano  stati
impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente  arieti  di  genotipo
ARR/ARR. 
  4. Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli  allevamenti  che,
avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento  nell'anno  precedente  a
quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo  status  di
resistenza all'encefalopatia  spongiforme  scrapie  non  puo'  essere
riconosciuto ai sensi dell'allegato I,  parte  B,  paragrafo  IV  del
decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015. 
  5. La quota pari all'1,20 per cento dell'importo annuo destinato al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera a),  e'  assegnata  alla  misura  premi  a  capi  ovicaprini,
identificati  individualmente  e  registrati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello
e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012. 
  6. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola  domanda
di aiuto ai sensi del presente articolo. 
  7. Il  periodo  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.