Art. 25 Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino 1. La quota pari all'1,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia. 3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge e' determinata come segue: a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto; b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento e' considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. 4. Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015. 5. La quota pari all'1,20 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata alla misura premi a capi ovicaprini, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. 6. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo. 7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.