Art. 26
Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro
1. La quota pari al 20,10 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro in Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e
mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena
delle cariossidi.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto ad utilizzare
sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata
(di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei
registri delle varieta' o nel catalogo comune europeo, ferma restando
la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi
convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili
sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle
cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici
in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta
fase di crescita.