Art. 26 
 
          Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro 
 
  1. La quota pari al 20,10 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro  in  Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato a frumento duro secondo le  normali  pratiche  colturali  e
mantenuto in normali condizioni almeno fino  alla  maturazione  piena
delle cariossidi. 
  3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende  richiedere
il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto  ad  utilizzare
sementi delle categorie pre-base, base o della categoria  certificata
(di I o  II  riproduzione),  appartenenti  a  varieta'  iscritte  nei
registri delle varieta' o nel catalogo comune europeo, ferma restando
la possibilita', per le aziende  biologiche,  di  utilizzare  sementi
convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili
sul mercato. 
  4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non raggiungono la  fase  di  maturazione  piena  delle
cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che  le  superfici
in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla  suddetta
fase di crescita.