Art. 27 
 
         Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza 
 
  1. La quota pari al 2,80 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi  alla  coltivazione  di  colza  e  girasole,  con
esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione  di  semi  di
girasole da tavola, come stabilito  dall'art.  11,  paragrafo  7  del
regolamento (UE) n. 2021/2115. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato a girasole o colza secondo le normali  pratiche  colturali,
mantenuto in normali condizioni almeno fino  alla  maturazione  piena
dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria  di
trasformazione, sementiera o mangimistica. 
  3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica. 
  4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di  colza  o  girasole  e'
tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base  o  della
categoria certificata  (di  I  o  II  riproduzione),  appartenenti  a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel  Catalogo  comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le  aziende  biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena  dei  semi
sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione
non siano utilizzate per altri  scopi  fino  alla  suddetta  fase  di
crescita.