Art. 27 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza 1. La quota pari al 2,80 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'art. 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2021/2115. 2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. 3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica. 4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.