Art. 27
Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza
1. La quota pari al 2,80 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole, con
esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di
girasole da tavola, come stabilito dall'art. 11, paragrafo 7 del
regolamento (UE) n. 2021/2115.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali,
mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena
dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di
trasformazione, sementiera o mangimistica.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole e'
tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della
categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi
sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione
non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di
crescita.