Art. 28 
 
               Sostegno accoppiato al reddito per riso 
 
  1. La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi alla coltivazione del riso. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in
normali  condizioni  almeno  fino  alla   maturazione   piena   delle
cariossidi. 
  3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la  coltivazione  di  riso  e'  tenuto  ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o  della  categoria
certificata  (di  I  o  II  riproduzione),  appartenenti  a  varieta'
iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo  comune  europeo,
ferma  restando  la  possibilita',  per  le  aziende  biologiche,  di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle  in  forma  biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non raggiungono la  fase  di  maturazione  piena  delle
cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che  le  superfici
in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla  suddetta
fase di crescita.