Art. 28
Sostegno accoppiato al reddito per riso
1. La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi alla coltivazione del riso.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in
normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle
cariossidi.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso e' tenuto ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria
certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta'
iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo,
ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle
cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici
in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta
fase di crescita.