Art. 28 Sostegno accoppiato al reddito per riso 1. La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione del riso. 2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. 3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.