Art. 29 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero 1. La quota pari al 4,40 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero. 2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. 3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica. 4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.