Art. 29
Sostegno accoppiato al reddito
per barbabietola da zucchero
1. La quota pari al 4,40 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche
colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla
maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di
fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da
zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o
della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della
radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in
questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta
fase di crescita.