Art. 29 
 
                   Sostegno accoppiato al reddito 
                    per barbabietola da zucchero 
 
  1. La quota pari al 4,40 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato a barbabietola da  zucchero  secondo  le  normali  pratiche
colturali  e  mantenuto  in  normali  condizioni  almeno  fino   alla
maturazione  piena  della  radice  ed  impegnato  nei  contratti   di
fornitura stipulati con un'industria saccarifera. 
  3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica. 
  4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende  richiedere
il  sostegno  accoppiato  per  la  coltivazione  di  barbabietola  da
zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria  di  base  o
della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti  a
varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel  Catalogo  comune
europeo, ferma restando la possibilita', per le  aziende  biologiche,
di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non raggiungono la  fase  di  maturazione  piena  della
radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che  le  superfici  in
questione non siano utilizzate per altri  scopi  fino  alla  suddetta
fase di crescita.