Art. 30 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione 1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione. 2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3. Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce. 4. I contratti di fornitura di cui al comma 2 sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori, presso l'organismo di coordinamento, con le modalita' e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento i contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento. 5. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 6. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.