Art. 30
Sostegno accoppiato al reddito
per pomodoro da trasformazione
1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche
colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla
maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura
stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il
tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di
coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui
aderisce.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 2 sono depositati a
cura dell'organizzazione dei produttori, presso l'organismo di
coordinamento, con le modalita' e i termini stabiliti dal medesimo
organismo di coordinamento i contratti di fornitura e le relative
superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura
dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le
modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento.
5. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione
e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato,
appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel
Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le
aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora
quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
6. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto
sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione
non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di
crescita.