Art. 30 
 
                   Sostegno accoppiato al reddito 
                   per pomodoro da trasformazione 
 
  1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato a pomodoro da trasformazione secondo  le  normali  pratiche
colturali  e  mantenuto  in  normali  condizioni  almeno  fino   alla
maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti  di  fornitura
stipulati con un'industria di  trasformazione  del  pomodoro  per  il
tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del
regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  3.  Il  produttore  allega  alla   domanda   unica   l'impegno   di
coltivazione in essere con  l'organizzazione  dei  produttori  a  cui
aderisce. 
  4. I contratti di fornitura di cui al comma  2  sono  depositati  a
cura  dell'organizzazione  dei  produttori,  presso  l'organismo   di
coordinamento, con le modalita' e i termini  stabiliti  dal  medesimo
organismo di coordinamento i contratti di  fornitura  e  le  relative
superfici impegnate dai  singoli  soci  sono  informatizzati  a  cura
dell'organizzazione  di  produttori  di   riferimento,   secondo   le
modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento. 
  5. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione
e'  tenuto  ad  utilizzare  materiale  di  propagazione  certificato,
appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle  varieta'  o  nel
Catalogo comune europeo,  ferma  restando  la  possibilita',  per  le
aziende  biologiche,  di  utilizzare  sementi  convenzionali  qualora
quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 
  6. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto
sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione
non siano utilizzate per altri  scopi  fino  alla  suddetta  fase  di
crescita.