Art. 31 
 
Sostegno accoppiato al reddito per olio  di  oliva  prodotto  secondo
  disciplinari  di  produzione  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
  1151/2012. 
 
  1. La quota pari al 2,60 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che,
nell'anno di domanda, inseriti  nel  sistema  dei  controlli  per  la
produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di  origine
protetta o indicazione geografica protetta ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012. 
  2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP. 
  3.  Gli   organismi   di   controllo   delle   DOP/IGP   comunicano
all'organismo di coordinamento le superfici  inserite,  nell'anno  di
domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le  modalita'
organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento. 
  4. Fermo restando quanto altro  stabilito  nel  decreto  28  maggio
2021, citato in premessa, qualora a causa di  condizioni  eccezionali
avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione
di origine protetta o indicazione geografica, le superfici di cui  al
comma 1 sono riconosciute ammissibili purche' siano state eseguite le
pratiche colturali stabilite nel disciplinare.