Art. 31 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. 1. La quota pari al 2,60 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. 2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP. 3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le modalita' organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento. 4. Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, citato in premessa, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici di cui al comma 1 sono riconosciute ammissibili purche' siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.