Art. 32 
 
      Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati 
 
  1. La quota pari al 3,50 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  a),  e'
assegnata per premi agli ettari  ammissibili  coltivati  ad  agrumeto
specializzato che, nell'anno di domanda, sono  inseriti  nel  sistema
dei controlli per la relativa produzione a denominazione  di  origine
protetta o indicazione geografica protetta ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono  soggette  all'obbligo
di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori
riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce
il produttore. 
  2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno  di
conferimento in essere con la propria associazione. 
  3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni  di
produttori comunicano all'organismo  di  coordinamento  le  superfici
agrumicole  inserite,  nell'anno  di  domanda,  rispettivamente,  nel
sistema dei  controlli  DOP/IGP  o  negli  impegni  di  conferimento,
secondo i termini e le modalita' organizzative definite dal  medesimo
organismo di coordinamento.