Art. 32 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati 1. La quota pari al 3,50 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore. 2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione. 3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o negli impegni di conferimento, secondo i termini e le modalita' organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.