Art. 32
Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati
1. La quota pari al 3,50 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e'
assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto
specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema
dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine
protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo
di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori
riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce
il produttore.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei
controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di
conferimento in essere con la propria associazione.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di
produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici
agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel
sistema dei controlli DOP/IGP o negli impegni di conferimento,
secondo i termini e le modalita' organizzative definite dal medesimo
organismo di coordinamento.