Art. 33
Sostegno accoppiato al reddito per la soia
1. La quota pari al 44 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), e'
assegnata per premi alla coltivazione della soia.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in
normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere
il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia e' tenuto ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria
certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta'
iscritte nei registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo,
ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica
non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei
baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in
questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta
fase di crescita.