Art. 33 
 
             Sostegno accoppiato al reddito per la soia 
 
  1. La quota pari al 44 per cento  destinata  al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  b),  e'
assegnata per premi alla coltivazione della soia. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in
normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli. 
  3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende  richiedere
il sostegno accoppiato per la  coltivazione  di  soia  e'  tenuto  ad
utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o  della  categoria
certificata  (di  I  o  II  riproduzione),  appartenenti  a  varieta'
iscritte nei registri delle varieta' o nel Catalogo  comune  europeo,
ferma  restando  la  possibilita',  per  le  aziende  biologiche,  di
utilizzare sementi convenzionali qualora quelle  in  forma  biologica
non siano disponibili sul mercato. 
  4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non  raggiungono  la  fase  di  maturazione  piena  dei
baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici  in
questione non siano utilizzate per altri  scopi  fino  alla  suddetta
fase di crescita.