Art. 34 
 
                   Sostegno accoppiato al reddito 
                 per le proteiche diverse dalla soia 
 
  1. La quota pari al 56 per cento  destinata  al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  b),  e'
assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche  diverse  dalla
soia. 
  2.  Il  premio  e'  concesso  per  ettaro  ammissibile  seminato  e
coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali
e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione  piena
dei semi per le leguminose da granella e all'inizio  della  fioritura
per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in
miscuglio con graminacee e altre specie,  purche'  le  leguminose  in
campo restino predominanti. 
  3. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche  eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena  dei  semi
sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione
non siano utilizzate per altri  scopi  fino  alla  suddetta  fase  di
crescita.