Art. 34
Sostegno accoppiato al reddito
per le proteiche diverse dalla soia
1. La quota pari al 56 per cento destinata al finanziamento del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), e'
assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla
soia.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e
coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali
e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena
dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura
per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in
miscuglio con graminacee e altre specie, purche' le leguminose in
campo restino predominanti.
3. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali
riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi
sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione
non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di
crescita.