Art. 34 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia 1. La quota pari al 56 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), e' assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla soia. 2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purche' le leguminose in campo restino predominanti. 3. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.