Art. 29 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico 
 
  1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con  gli
obiettivi del PNRR, ((le  amministrazioni  attuatrici  e  i  soggetti
attuatori responsabili degli interventi))  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  ((applicano  la
disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza))  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018,
fatta salva la possibilita' di applicare le ((disposizioni di legge))
vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi
di realizzazione dei citati interventi. ((Per le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma
1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018)). 
  2.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   1,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  convertito,
con modificazioni, ((dalla legge 27)) novembre 2020, n. 159, ai  soli
fini della realizzazione degli interventi  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle  contabilita'
speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  sulle  quali  affluiscono  le
risorse a tal fine assegnate. 
  3. Per quanto non  diversamente  previsto  ((dai  commi  1  e  2)),
continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23  agosto  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  284  del  5  dicembre  2022,  adottato  in  attuazione
dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
nonche'  dei  piani  definiti  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della
protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22. 
  4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  n.  152
del 2021,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei
mesi i termini previsti dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonche' di un anno i termini di
cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.