((Art. 20 undecies 
 
Disposizioni per il recupero della capacita'  produttiva  nelle  zone
  colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a  far  data  dal  1°
  maggio 2023 
  1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1,  al  fine  di
assicurare il mantenimento dell'occupazione  e  l'integrale  recupero
della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di  cui  al
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181,  limitatamente   a   quanto
disciplinato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  24
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del  5  maggio
2022, ai sensi del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 
  2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui  al  comma
1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con  le
regioni interessate  un  apposito  accordo  di  programma,  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Alle finalita' del presente articolo sono destinate  le  risorse
disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  23  aprile  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree
di crisi industriale non complessa.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto-legge 1° aprile 1989,  n.  120,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181,
          recante «Misure di sostegno e di  reindustrializzazione  in
          attuazione del piano di risanamento della  siderurgia»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77. 
              Per il regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
          del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato,  vedi  i  riferimenti
          normativi all'articolo 10. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi». 
              «Art. 15 (Accordi  fra  pubbliche  amministrazioni).  -
          1.Anche al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'articolo
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.Per   detti   accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis.A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui
          al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
          2005,  n.  82,   ovvero   con   altra   firma   elettronica
          qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente».