((Art. 20 duodecies Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residuiĀ».))