((Art. 20 duodecies 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni  degli
articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residuiĀ».))