Art. 19 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione  dei
crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata  in
vigore. 
  2. Alle domande  di  riconoscimento  dei  crediti  di  imposta  nei
procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di  cui  al
Capo  I,  del  decreto-legge  n.  132  del  2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  n.  162  del  2014  presentate  in  data
anteriore all'entrata in vigore del  presente  decreto,  continua  ad
applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre  2015,
recante incentivi fiscali nella forma del «credito  di  imposta»  nei
procedimenti di negoziazione assistita.