Art. 19 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore. 2. Alle domande di riconoscimento dei crediti di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al Capo I, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.