Art. 20 Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa 1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziate, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa in conformita' dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per ciascuno degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa. 2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformita' all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente con le modalita' di cui all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. I crediti d'imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.