Art. 29 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a
   fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico 
 
  1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con  gli
obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma  1,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  si  applica  la
disciplina prevista dall'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  558  del  15  novembre  2018,  fatta  salva  la
possibilita' di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le
stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi  di  realizzazione
dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  558  del  15  novembre  2018
relative  ai  presidenti  delle  Regioni  Calabria,   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e  Veneto  devono  intendersi
riferite ai Presidenti delle regioni e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano nei cui territori e'  prevista  la  realizzazione
degli interventi di cui al primo periodo. 
  2.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   1,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020,  n.  159,  ai  soli
fini della realizzazione degli interventi  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle  contabilita'
speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  sulle  quali  affluiscono  le
risorse a tal fine assegnate. 
  3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano
ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
284 del 5 dicembre 2022, adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  nonche'  dei
piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione  civile,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 1, primo periodo, del citato articolo 22. 
  4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  n.  152
del 2021, le parole:  «31  dicembre  2023»,  ovunque  presenti,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono
prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022,  nonche'  di  un
anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.