Articolo 49. 
 
              Principio di rotazione degli affidamenti. 
 
  1. Gli  affidamenti  di  cui  alla  presente  Parte  avvengono  nel
rispetto del principio di rotazione. 
  2.  In  applicazione  del  principio  di   rotazione   e'   vietato
l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente  uscente
nei casi in cui due consecutivi affidamenti  abbiano  a  oggetto  una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico,  oppure  nella
stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 
  3. La stazione appaltante puo' ripartire gli affidamenti  in  fasce
in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o
di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto
salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 
  4. In casi motivati con riferimento alla struttura  del  mercato  e
alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione
del  precedente  contratto,  il  contraente   uscente   puo'   essere
reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 
  5. Per i contratti affidati con le procedure  di  cui  all'articolo
50, comma 1, lettere  c),  d)  ed  e),  le  stazioni  appaltanti  non
applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato  sia
stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori  economici
in possesso dei  requisiti  richiesti  da  invitare  alla  successiva
procedura negoziata. 
  6. E' comunque consentito derogare all'applicazione  del  principio
di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000
euro.