Articolo 50. 
 
                    Procedure per l'affidamento. 
 
  1. Salvo quanto previsto  dagli  articoli  62  e  63,  le  stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  14
con le seguenti modalita': 
  a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000
euro,  anche  senza  consultazione  di  piu'   operatori   economici,
assicurando che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate
esperienze  pregresse   idonee   all'esecuzione   delle   prestazioni
contrattuali anche individuati tra gli iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti dalla stazione appaltante; 
  b) affidamento diretto dei servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo inferiore a 140.000 euro,  anche  senza  consultazione  di
piu' operatori economici, assicurando che siano  scelti  soggetti  in
possesso di documentate esperienze  pregresse  idonee  all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; 
  c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di  almeno
cinque operatori economici, ove  esistenti,  individuati  in  base  a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  per  i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  1
milione di euro; 
  d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di  almeno
dieci operatori economici,  ove  esistenti,  individuati  in  base  a
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per
lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro  e  fino  alle
soglie di cui all'articolo 14, salva  la  possibilita'  di  ricorrere
alle procedure di scelta del contraente di  cui  alla  Parte  IV  del
presente Libro; 
  e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per
l'affidamento di servizi e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di  importo
pari  o  superiore  a  140.000  euro  e  fino  alle  soglie  di   cui
all'articolo 14. 
  2. Gli elenchi e  le  indagini  di  mercato  sono  gestiti  con  le
modalita'  previste  nell'allegato  II.1.  Per  la  selezione   degli
operatori  da  invitare  alle  procedure   negoziate,   le   stazioni
appaltanti non possono utilizzare il  sorteggio  o  altro  metodo  di
estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza  di  situazioni
particolari e specificamente motivate, nei casi in  cui  non  risulti
praticabile nessun altro metodo  di  selezione  degli  operatori.  Le
stazioni appaltanti  pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale  i
nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure  di
cui al comma 1. 
  3. In sede di prima applicazione del  codice,  l'allegato  II.1  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  previo  parere  dell'ANAC,  che  lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e),  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
oppure del prezzo piu'  basso  ad  eccezione  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 108, comma 2. 
  5. Le imprese pubbliche, per i contratti  di  lavori,  forniture  e
servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui  all'articolo
14, rientranti nell'ambito definito dagli  articoli  da  146  a  152,
applicano la disciplina  stabilita  nei  rispettivi  regolamenti,  la
quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo,
deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione  europea  a
tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141,
comma 1, secondo  periodo,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
rispettivi regolamenti, la quale deve  essere  conforme  ai  predetti
principi del Trattato sull'Unione europea. 
  6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario  la  stazione
appaltante puo' procedere all'esecuzione  anticipata  del  contratto;
nel caso di  mancata  stipulazione  l'aggiudicatario  ha  diritto  al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori  ordinati
dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture,  per  le
prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione. 
  7.  Per  i  contratti  di  cui  alla  presente  Parte  la  stazione
appaltante  puo'  sostituire  il  certificato  di   collaudo   o   il
certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare
esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le
forniture e i servizi dal RUP o  dal  direttore  dell'esecuzione,  se
nominato. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso  non  oltre
tre mesi dalla data di  ultimazione  delle  prestazioni  oggetto  del
contratto. 
  8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi  ai  contratti
di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le
modalita' di cui all'articolo 85, con esclusione  della  trasmissione
del  bando  di  gara  all'Ufficio  delle  pubblicazioni   dell'Unione
europea. 
  9. Con le stesse modalita' di cui al comma 8 e' pubblicato l'avviso
sui risultati delle procedure  di  affidamento  di  cui  al  presente
articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale
avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.