Articolo 52. 
 
                Controllo sul possesso dei requisiti. 
 
  1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma  1,
lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000  euro,  gli  operatori
economici  attestano  con  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta'  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione   e   di
qualificazione  richiesti.  La  stazione   appaltante   verifica   le
dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato  con
modalita' predeterminate ogni anno. 
  2. Quando in conseguenza  della  verifica  non  sia  confermato  il
possesso dei requisiti generali o speciali  dichiarati,  la  stazione
appaltante procede alla  risoluzione  del  contratto,  all'escussione
della eventuale garanzia definitiva, alla  comunicazione  all'ANAC  e
alla sospensione dell'operatore economico dalla  partecipazione  alle
procedure di affidamento indette dalla medesima  stazione  appaltante
per un periodo da uno a  dodici  mesi  decorrenti  dall'adozione  del
provvedimento.