Art. 9
Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza
e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione
epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10-ter e' abrogato;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole «10-ter, comma 2» sono
soppresse.
2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al
Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita'» sono
sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute
e all'Istituto superiore di sanita' con periodicita' stabilita con
provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute.» e sono inseriti, in fine, i seguenti
periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati
ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta
fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al
contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2,
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.».