Art. 15 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  riordino  delle  disposizioni
                vigenti in materia di giochi pubblici 
 
  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di
cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia
di giochi pubblici,  fermo  restando  il  modello  organizzativo  dei
giochi pubblici fondato  sul  regime  concessorio  e  autorizzatorio,
quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblici, del contemperamento degli interessi  pubblici  generali  in
tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo
tributario  gravante  sui  giochi,  nonche'  della  prevenzione   del
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose. 
  2. Il riordino di cui al comma 1 e'  effettuato  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) introduzione di misure  tecniche  e  normative  finalizzate  a
garantire la piena tutela dei soggetti  piu'  vulnerabili  nonche'  a
prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali: 
      1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 
      2) obbligo  della  formazione  continua  dei  gestori  e  degli
esercenti; 
      3) rafforzamento dei meccanismi di  autoesclusione  dal  gioco,
anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi
i soggetti che chiedono di essere  esclusi  dalla  partecipazione  in
qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 
      4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le
sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 
      5)  certificazione  di  ciascun  apparecchio,   con   passaggio
graduale,  tenendo  conto   del   periodo   di   ammortamento   degli
investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il  gioco  solo
da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 
      6)  divieto  di  raccogliere  gioco  su  competizioni  sportive
dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto; 
      7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale  coerenti
con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili; 
    b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le
regioni e  gli  enti  locali  in  ordine  alla  pianificazione  della
dislocazione territoriale dei luoghi  fisici  di  offerta  di  gioco,
nonche' del conseguente procedimento di  abilitazione  all'erogazione
della relativa offerta nei  riguardi  dei  soggetti  che,  attraverso
apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di  assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della  dislocazione  dei
predetti  luoghi  nell'intero  territorio   nazionale   e   la   loro
predeterminata   distanza   da   luoghi    sensibili    uniformemente
individuati; 
    c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a  distanza  sia
in luoghi fisici, al  fine  della  razionalizzazione  territoriale  e
numerica dei luoghi fisici di offerta di  gioco  secondo  criteri  di
specializzazione e  progressiva  concentrazione  della  raccolta  del
gioco   in   ambienti   sicuri   e   controllati,   con   contestuale
identificazione dei parametri  soggettivi  e  oggettivi  di  relativa
sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della
raccolta  del  gioco  a  distanza  possano,  sotto  la  loro  diretta
responsabilita',  comprendere  luoghi  fisici  per  l'erogazione   di
servizi esclusivamente accessori,  esclusi  in  ogni  caso  l'offerta
stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite; 
    d) per  potenziare  il  contrasto  del  gioco  illegale  e  delle
infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta  di  gioco,
rafforzamento della disciplina  sulla  trasparenza  e  sui  requisiti
soggettivi  e  di  onorabilita'  dei  soggetti  che,  direttamente  o
indirettamente, detengono il  controllo  o  partecipano  al  capitale
delle  societa'  concessionarie  dei  giochi  pubblici,  nonche'  dei
relativi esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause di
decadenza dalle  concessioni  e  di  esclusione  dalle  gare  per  il
rilascio  delle  concessioni,  anche   nei   riguardi   di   societa'
fiduciarie, fondi  di  investimento  e  trust  che  detengano,  anche
indirettamente,  partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio   di
societa' concessionarie  di  giochi  pubblici  e  che  risultino  non
rispettare l'obbligo di  dichiarazione  dell'identita'  del  soggetto
indirettamente partecipante;  individuazione  di  limiti  massimi  di
concentrazione,  per  ciascun  concessionario  e  relativi   soggetti
proprietari o  controllanti,  della  gestione  di  luoghi  fisici  di
offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti  dalla  normativa
antimafia a  tutti  i  partner  contrattuali  dei  concessionari,  in
analogia con la disciplina del subappalto di opere e  forniture  alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti
i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui  i
produttori, i distributori, gli  installatori  di  apparecchiature  e
strumenti  di  qualsiasi  natura   nonche'   gli   incaricati   della
manutenzione,  della  raccolta  e  del   versamento   degli   incassi
(cosiddetto «trasporto valori»); 
    e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui  requisiti
soggettivi e di onorabilita'  di  cui  alla  lettera  d)  a  tutti  i
soggetti,  costituiti  in  qualsiasi   forma   organizzativa,   anche
societaria, che partecipano alle filiere di  offerta  attivate  dalle
societa'  concessionarie  di   giochi   pubblici,   integrando,   ove
necessario, le discipline settoriali vigenti; 
    f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi
di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di  giochi
pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca  o  di
decadenza; 
    g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva  alla
legge ordinaria o agli atti aventi  forza  di  legge  ordinaria,  nel
rispetto  dell'articolo  23   della   Costituzione,   delle   materie
riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura
massima dell'imposta; riparto tra la  fonte  regolamentare  e  l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi  e  delle
condizioni generali di gioco nonche' delle relative regole  tecniche,
anche  di  infrastruttura;  definizione  del  contenuto  minimo   dei
contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da
sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli; 
    h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale
sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo  fiscale
e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico,  al  fine  di  armonizzare
altresi'  le  percentuali  di  aggio  o  compenso   riconosciute   ai
concessionari, ai gestori e agli esercenti,  nonche'  le  percentuali
destinate a  vincita  (payout);  adeguamento  delle  disposizioni  in
materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale
per l'intera durata delle concessioni attribuite a  seguito  di  gare
pubbliche  e  previsione  di  specifici  obblighi   di   investimenti
periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e  la
realizzazione  di  costanti  buone  pratiche  nella  gestione   delle
concessioni; 
    i) definizione di regole  trasparenti  e  uniformi  per  l'intero
territorio nazionale in materia di titoli  abilitativi  all'esercizio
dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di  controlli,  garantendo
forme  di   partecipazione   dei   comuni   alla   pianificazione   e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che  tenga  conto  di
parametri di distanza da luoghi sensibili determinati  con  validita'
per l'intero territorio nazionale e della dislocazione  locale  delle
sale da gioco e  dei  punti  di  vendita  in  cui  si  esercita  come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e  non
sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
comunque con  riserva  allo  Stato  della  definizione  delle  regole
necessarie per esigenze di ordine e sicurezza  pubblica,  assicurando
la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate  a
livello locale, in quanto compatibili  con  i  principi  delle  norme
adottate in attuazione della presente lettera; 
    l) revisione e semplificazione  della  disciplina  riguardante  i
titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e  divieto  di
rilascio di tali  titoli  abilitativi,  nonche'  simmetrica  nullita'
assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi
da quelli pianificati, ai sensi  delle  precedenti  lettere,  per  la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco  nonche'
per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n.  773
del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno  in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico; 
    m) revisione della disciplina dei controlli  e  dell'accertamento
dei  tributi  gravanti  sui  giochi,  per  una   maggiore   efficacia
preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonche' delle
altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il  rapporto
concessorio; riordino del vigente  sistema  sanzionatorio,  penale  e
amministrativo,  al  fine  di  aumentarne  l'efficacia  dissuasiva  e
l'effettivita',  prevedendo  sanzioni  aggravate  per  le  violazioni
concernenti il gioco a distanza; 
    n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,  specificita'  e
trasparenza,  tenuto  conto  della  normativa  di  settore   adottata
dall'Unione europea, della disciplina in  materia  di  qualificazione
degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento
e   divertimento   nonche'   della    disciplina    riguardante    le
responsabilita' di tali organismi e quelle dei  concessionari  per  i
casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi
non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina  degli
obblighi, delle responsabilita'  e  delle  garanzie,  in  particolare
patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di  programmi
informatici per la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta; 
    o) definizione, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  di
concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di  finanza,
di piani annuali di controlli volti al contrasto  della  pratica  del
gioco, in qualunque sua forma,  svolto  con  modalita'  non  conformi
all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; 
    p) previsione dell'accesso, da  parte  dei  soggetti  pubblici  e
privati che svolgono attivita' di prevenzione e cura della  patologia
da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la  diffusione  territoriale,
la raccolta, la spesa e  la  tassazione  dei  giochi  autorizzati  di
qualsiasi tipologia e classificazione; 
    q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del  gioco
pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro
il 31 dicembre di ogni anno, contenente  tra  l'altro  i  dati  sullo
stato delle concessioni, sui volumi  della  raccolta,  sui  risultati
economici della gestione e sui progressi in  materia  di  tutela  dei
consumatori di giochi e della legalita'. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   23   della
          Costituzione: 
                «Art.  23.  -   Nessuna   prestazione   personale   o
          patrimoniale puo'  essere  imposta  se  non  in  base  alla
          legge.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 16, 88 e 110,  del
          regio decreto 18 giugno 1931, n.  773  (testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza): 
                «Art. 16 (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali  e  gli
          agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere  in
          qualunque  ora  nei  locali  destinati   all'esercizio   di
          attivita'  soggette  ad  autorizzazioni  di  polizia  e  di
          assicurarsi  dell'adempimento  delle  prescrizioni  imposte
          dalla legge, dai regolamenti o dall'autorita'.» 
                «Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). -  1.  La  licenza  per
          l'esercizio   delle   scommesse   puo'   essere    concessa
          esclusivamente a soggetti concessionari  o  autorizzati  da
          parte di Ministeri o  di  altri  enti  ai  quali  la  legge
          riserva la facolta'  di  organizzazione  e  gestione  delle
          scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
          o dal titolare di  autorizzazione  in  forza  della  stessa
          concessione o autorizzazione.» 
                «Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - 1. In tutte le sale
          da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,  compresi  i
          circoli privati,  autorizzati  alla  pratica  del  gioco  o
          all'installazione di apparecchi da  gioco,  e'  esposta  in
          luogo visibile una tabella, predisposta  ed  approvata  dal
          questore e vidimata dalle autorita' competenti al  rilascio
          della licenza, nella quale sono indicati, oltre  ai  giochi
          d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore  ritenga  di
          vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni  ed
          i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da
          biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
          costo della singola partita ovvero quello orario. 
                2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
                3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6
          e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
          o pubblici o nelle  aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei
          circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi  degli
          articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di
          cui al comma 7, alle  attivita'  di  spettacolo  viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
                4. L'installazione e l'uso di apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
                5. Si considerano apparecchi e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
                6. Si considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
          presenza di un collegamento ad un sistema  di  elaborazione
          della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          definiti, tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  di
          mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera. 
                    7.  Si  considerano,   altresi',   apparecchi   e
          congegni per il gioco lecito: 
                    a)  quelli  elettromeccanici  privi  di   monitor
          attraverso i quali il giocatore  esprime  la  sua  abilita'
          fisica, mentale o  strategica,  attivabili  unicamente  con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
                    b) 
                    c) quelli, basati  sulla  sola  abilita'  fisica,
          mentale o strategica, che non distribuiscono premi,  per  i
          quali la durata della partita  puo'  variare  in  relazione
          all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita
          puo' essere superiore a 50 centesimi di euro; 
                    c-bis)  quelli,  meccanici  ed   elettromeccanici
          differenti dagli apparecchi di cui alle lettere  a)  e  c),
          attivabili  con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri
          strumenti  elettronici   di   pagamento   e   che   possono
          distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
          conclusione della partita; 
                    c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per
          i quali l'accesso al gioco e' regolato  senza  introduzione
          di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
                    7.1. Con  provvedimento  del  direttore  generale
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
          il  15  novembre  di  ogni  anno,  sono   individuati   gli
          apparecchi  meccanici  ed  elettromeccanici  di  cui   alla
          lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
          e di cui alla lettera c-ter)  dello  stesso  comma,  basati
          sulla sola abilita', fisica, mentale o  strategica,  o  che
          riproducono esclusivamente audio e video o siano  privi  di
          interazione con il giocatore, ai quali non si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 38, commi  3  e  4,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali  apparecchi  resta
          fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
          intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze  di  cui  al  comma  7-ter,  sono  previsti
          specifici obblighi dichiarativi. 
                    7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al  comma
          7 non possono riprodurre il gioco del  poker  o,  comunque,
          anche in parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti  i
          giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai
          sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa
          di vincita. Per gli  apparecchi  a  congegno  di  cui  alla
          lettera b) dello stesso comma e per i  quali  entro  il  31
          dicembre 2003 e' stato rilasciato  il  nulla  osta  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, tale disposizione si applica dal  1°  maggio
          2004. 
                    7-ter. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e' determinata la base imponibile  forfetaria
          dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui  all'articolo
          14-bis,  comma  5,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          emanare entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  al  fine  di  garantire  la
          prevenzione dei rischi connessi  al  gioco  d'azzardo  sono
          definite le regole  tecniche  finalizzate  alla  produzione
          degli  apparecchi  di   cui   al   comma   7   nonche'   la
          regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi  compresi
          i parametri numerici di apparecchi installabili  nei  punti
          di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente. 
                    7-quater. Gli apparecchi di cui al  comma  7  non
          sono utilizzabili per manifestazioni a premio  disciplinate
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430;  i  premi  ammissibili
          sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
          cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui  al
          comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente,  anche  in  forma
          cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore  non
          convertibili  in  alcun  modo  in  denaro   o   per   nuove
          partecipazioni al gioco all'interno del medesimo  punto  di
          vendita. 
                    7-quinquies - 8-bis. 
                    9.  In  materia  di  apparecchi  e  congegni   da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni: 
                    a) chiunque produce od  importa,  per  destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche  ed
          alle  prescrizioni  indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle
          disposizioni di legge ed amministrative attuative di  detti
          commi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 
                    b) chiunque produce od  importa,  per  destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e  7  sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori
          previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per
          ciascun apparecchio; 
                    c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce
          od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
                    d)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,
          distribuisce od  installa  o  comunque  consente  l'uso  in
          luoghi pubblici o  aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed
          associazioni di qualunque specie di apparecchi  e  congegni
          per  i  quali  non  siano   stati   rilasciati   i   titoli
          autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni  vigenti,   e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  500  a
          3.000 euro per ciascun apparecchio; 
                    e)  nei  casi  di  reiterazione  di   una   delle
          violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
                    f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio; 
                    f-bis)  chiunque,   sul   territorio   nazionale,
          distribuisce o installa apparecchi e  congegni  di  cui  al
          presente articolo o comunque ne consente  l'uso  in  luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli  e  associazioni
          di   qualunque   specie   non   muniti   delle   prescritte
          autorizzazioni, ove previste, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per
          ciascun apparecchio; 
                    f-ter)  chiunque,   sul   territorio   nazionale,
          distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed  associazioni
          di  qualunque  specie  di  apparecchi  videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale; 
                    f-quater)  chiunque,  sul  territorio  nazionale,
          produce,  distribuisce  o  installa  o  comunque  mette   a
          disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o  in
          circoli o  associazioni  di  qualunque  specie,  apparecchi
          destinati,  anche  indirettamente,  a  qualunque  forma  di
          gioco, anche di natura promozionale, non  rispondenti  alle
          caratteristiche di cui ai commi 6 e 7,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a  50.000  euro
          per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
          trenta a sessanta giorni. 
                    9-bis. Per gli apparecchi per i quali  non  siano
          stati rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti  dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
                    9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9  il
          rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio  regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
                    9-quater. Ai fini della ripartizione delle  somme
          riscosse per le pene  pecuniarie  di  cui  al  comma  9  si
          applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio  1951,
          n. 168. 
                    10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma  9
          e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
          autorizzazione ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  25
          agosto 1991, n.  287,  le  licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo  8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  19  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all'articolo 88. 
                    11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.».