Art. 15
Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni
vigenti in materia di giochi pubblici
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia
di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei
giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio,
quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza
pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in
tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo
tributario gravante sui giochi, nonche' della prevenzione del
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a
garantire la piena tutela dei soggetti piu' vulnerabili nonche' a
prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli
esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco,
anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi
i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in
qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le
sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio
graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli
investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo
da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive
dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti
con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le
regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della
dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco,
nonche' del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione
della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso
apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della dislocazione dei
predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro
predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente
individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia
in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e
numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di
specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del
gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa
sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della
raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta
responsabilita', comprendere luoghi fisici per l'erogazione di
servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta
stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle
infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco,
rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti
soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che, direttamente o
indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale
delle societa' concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei
relativi esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause di
decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il
rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di societa'
fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche
indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di
societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino non
rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identita' del soggetto
indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti
proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di
offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa
antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in
analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti
i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i
produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e
strumenti di qualsiasi natura nonche' gli incaricati della
manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi
(cosiddetto «trasporto valori»);
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti
soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera d) a tutti i
soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche
societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle
societa' concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove
necessario, le discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi
di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi
pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di
decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla
legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel
rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie
riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura
massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle
condizioni generali di gioco nonche' delle relative regole tecniche,
anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei
contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da
sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale
sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale
e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare
altresi' le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai
concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonche' le percentuali
destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in
materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale
per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti
periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la
realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle
concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero
territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio
dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo
forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di
parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validita'
per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle
sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non
sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole
necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando
la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a
livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i
titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di
rilascio di tali titoli abilitativi, nonche' simmetrica nullita'
assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi
da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonche'
per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento
dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia
preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonche' delle
altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e
amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e
l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni
concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificita' e
trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata
dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione
degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento
e divertimento nonche' della disciplina riguardante le
responsabilita' di tali organismi e quelle dei concessionari per i
casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi
non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli
obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare
patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi
informatici per la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza,
di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non conformi
all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' di prevenzione e cura della patologia
da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale,
la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di
qualsiasi tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco
pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro
il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo
stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei
consumatori di giochi e della legalita'.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della
Costituzione:
«Art. 23. - Nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla
legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 16, 88 e 110, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 16 (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in
qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di
attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di
assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte
dalla legge, dai regolamenti o dall'autorita'.»
«Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per
l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da
parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione.»
«Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - 1. In tutte le sale
da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in
luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal
questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio
della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed
i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei
circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di
cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e
congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b)
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica,
mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i
quali la durata della partita puo' variare in relazione
all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita
puo' essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici
differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),
attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per
i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione
di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7.1. Con provvedimento del direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla
lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che
riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di
interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta
fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti
specifici obblighi dichiarativi.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma
7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque,
anche in parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i
giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai
sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa
di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31
dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio
2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, al fine di garantire la
prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono
definite le regole tecniche finalizzate alla produzione
degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti
di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non
sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non
convertibili in alcun modo in denaro o per nuove
partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies - 8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce od installa o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle
violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al
presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni
di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per
ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,
produce, distribuisce o installa o comunque mette a
disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi
destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di
gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9
e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.».