Art. 30 Controllo sulle operazioni di accesso, consultazione, immissione e aggiornamento dei dati 1. I responsabili degli uffici e dei comandi di cui all'articolo 16, comma 1, verificano periodicamente che le interrogazioni del SITAM siano effettuate per le finalita' previste dal presente regolamento. 2. Nei confronti del personale in servizio presso le Prefetture-UTG e presso le Questure il controllo e' esercitato, rispettivamente, dal viceprefetto vicario e dal dirigente che svolge le funzioni vicarie del Questore. 3. La Questura puo' sempre richiedere informazioni agli utenti, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di trattamento dei dati effettuati. A tale scopo, la Questura puo' utilizzare i riepiloghi mensili di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).