Art. 31 
 
                       Adempimenti nel caso di 
                   mancato funzionamento del SITAM 
 
  1. Nel caso in  cui  il  SITAM  non  sia  in  grado  di  funzionare
regolarmente a  causa  di  eventi  eccezionali,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  in  servizio  presso   le
Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei  dati  previste  dal
presente  regolamento  su  supporti  cartacei  ovvero   su   supporti
informatici conformi  agli  standard  di  sicurezza  stabiliti  dalle
vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Al  fine  di  salvaguardare  la  possibilita'  di  effettuare  i
controlli di pubblica sicurezza,  gli  armaioli  e  gli  intermediari
trasmettono, anche per via telematica, alla Questura  competente  per
territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno
successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono. 
  3. Successivamente al ripristino della  regolare  funzionalita',  i
soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel
SITAM i dati registrati sui supporti provvisori,  anche  al  fine  di
adempiere agli obblighi di cui agli articoli 35 e 55 TULPS. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il testo  degli  articoli  35  e  55,  del  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  v.  nelle  note  alle
          premesse.