Art. 33 Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con Stati terzi 1. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco verso uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM sono comunicate a tale Stato per il tramite dell'autorita' nazionale, previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco da uno Stato membro verso il territorio nazionale, le informazioni sono ricevute dall'autorita' nazionale, la quale provvede all'inserimento nel SITAM. 2. La comunicazione e la ricezione delle informazioni di cui al comma 1 avviene in modalita' elettronica, utilizzando il sistema di informazione del mercato interno («IMI») tra le autorita' competenti, in conformita' a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/686. 3. Nel caso di esportazione o importazione a titolo definitivo verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti informazioni e' consentito in conformita' agli accordi o alle intese sottoscritte e rese esecutive con tali Stati, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione puo' anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione di misure adeguate per garantire la riservatezza e l'integrita' delle informazioni trasmesse.
Note all'art. 33: - Per il regolamento delegato (UE) del 16 gennaio 2019, n. 686, v. nelle note alle premesse.