Art. 22 Disposizioni transitorie e di coordinamento 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 4 e' abrogato; b) all'articolo 5: 1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»; 2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse; 3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono soppresse; 4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono tutte le funzioni e le attivita' attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024: a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento; b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonche' ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c); c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica - Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonche' dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale; d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonche' dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale; e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonche' dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d). 4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attivita' economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020. 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.