Art. 22 
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  al  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5: 
      1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella ZES unica»; 
      2) al comma 1, lettera  a-sexies),  le  parole:  «e  nelle  ZES
interregionali» sono soppresse; 
      3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono
soppresse; 
      4) al comma 2, il primo, il secondo e  il  terzo  periodo  sono
soppressi; 
      5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 
  2. Gli articoli 14 e 15 del  presente  decreto  si  applicano  alle
istanze, comunque, presentate a far data dal 1°  gennaio  2024.  Fino
alla data indicata nel decreto di cui all'articolo  10,  comma  5,  i
Commissari straordinari nominati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
6-bis, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di  cui
al comma 3, svolgono tutte le  funzioni  e  le  attivita'  attribuite
dagli  articoli  14  e  15  alla  Struttura  di  missione  ZES  e  al
coordinatore della predetta Struttura. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far data  dal  1°  gennaio
2024: 
    a)  le  competenze  dei  Commissari  straordinari   sono   estese
all'intero territorio regionale di riferimento; 
    b)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica speciale Adriatica  Interregionale  Puglia  -  Molise  sono
estese  all'intero  territorio  della  regione  Molise,  nonche'   ai
territori della  regione  Puglia  diversi  da  quelli  indicati  alla
lettera c); 
    c)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica speciale Ionica - Interregionale Puglia -  Basilicata  sono
estese  all'intero  territorio  della   regione   Basilicata,   della
provincia di Taranto, nonche' dei comuni della provincia di  Brindisi
inseriti nel piano di sviluppo strategico  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta  Zona
economica speciale; 
    d)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica  speciale  Sicilia   Orientale   sono   estese   all'intero
territorio  delle  province  di  Catania,  Enna,  Messina,  Ragusa  e
Siracusa,  nonche'  dei  comuni  della  provincia  di   Caltanissetta
inseriti nel piano di sviluppo strategico  allegato  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta  Zona
economica speciale; 
    e)  le  competenze  del  Commissario  straordinario  della   Zona
economica  speciale  Sicilia  Occidentale  sono   estese   all'intero
territorio delle province di Agrigento, Palermo  e  Trapani,  nonche'
dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di  cui
alla lettera d). 
  4. Resta fermo per  le  imprese  beneficiarie,  alla  data  del  31
dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  nonche'  di  altre
tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse  in  relazione
all'insediamento o allo svolgimento di  attivita'  economiche  ovvero
all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche
speciali come gia' definite  ai  sensi  dell'articolo  4  del  citato
decreto-legge n. 91  del  2017  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare
tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta
data del 31 dicembre 2023 ai fini  del  riconoscimento  delle  citate
agevolazioni. L'agevolazione prevista  dall'articolo  1,  comma  173,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  riconosciuta  alle  imprese
che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023,  una  nuova  iniziativa
economica nelle Zone economiche speciali come gia' definite ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo  restando
quanto previsto dai commi 174, 175 e  176  del  medesimo  articolo  1
della legge n. 178 del 2020. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025,  2,2  milioni
di euro per l'anno 2026, 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  3,8
milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029,
5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2031. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2023, n.  18,  del  decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023,  n.  50,  e
del  decreto-legge  22  giugno   2023,   n.   75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.