Art. 19 
 
Disposizioni relative alle partecipazioni  in  societa'  del  settore
                             fieristico 
 
  1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di  societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2016,  n.  175,  dopo  le   parole:   «Sono   altresi'   ammesse   le
partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e
dopo le parole: «nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente
la  gestione  di  spazi  fieristici  e  l'organizzazione  di   eventi
fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei  principi
di concorrenza e apertura al mercato, le attivita', le forniture e  i
servizi direttamente connessi  e  funzionali  ai  visitatori  e  agli
espositori». 
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa
consultazione   delle   associazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le  quali
sono definite le modalita' che il  gestore  dello  spazio  fieristico
osserva  per   garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non
discriminatorie e una corretta e completa informazione  alle  imprese
terze  che  operano  nel  mercato   fieristico.   L'efficacia   delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1   decorre   dalla   pubblicazione
dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  7,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.    4    (Finalita'    perseguibili     mediante
          l'acquisizione e la gestione di partecipazioni  pubbliche).
          - (Omissis) 
                7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni, dirette e
          indirette,  nelle  societa'  aventi  per  oggetto   sociale
          prevalente   la   gestione   di    spazi    fieristici    e
          l'organizzazione di eventi fieristici, e, nel rispetto  dei
          principi  di  concorrenza  e  apertura   al   mercato,   le
          attivita', le forniture e i servizi direttamente connessi e
          funzionali   ai   visitatori   e   agli   espositori,    la
          realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune
          per  la  mobilita'  turistico-sportiva  eserciti  in   aree
          montane,  nonche'  la  produzione  di  energia   da   fonti
          rinnovabili».