Art. 20 Criteri di misurazione della rappresentativita' nelle attivita' di intermediazione dei diritti d'autore 1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate» sono aggiunte le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentativita' di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla presente legge: «Art. 180 L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentativita' di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalita' della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e' conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) (332) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa. I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti».