Art. 20
Criteri di misurazione della rappresentativita' nelle attivita' di
intermediazione dei diritti d'autore
1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22
aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate» sono aggiunte
le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate
al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla
rappresentativita' di ciascun organismo di gestione collettiva. Con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono
definiti i criteri per la determinazione della rappresentativita'
degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di
diritti intermediati».
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 180 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 180
L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
in via esclusiva alla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione
collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35.
Tale attivita' e' esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la
utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni
economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico
dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla
rappresentativita' di ciascun organismo di gestione
collettiva. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la
determinazione della rappresentativita' degli organismi di
gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti
intermediati;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette
licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli
aventi diritto.
L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme
stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
essa ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la
facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli
aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso
riservata all'autore. I limiti e le modalita' della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica
dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in
paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e'
conferito alla Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) (332) il potere di esercitare i diritti medesimi
per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi
successori o aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre
anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla
Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per
scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori
e musicisti».