Art. 20 
 
Criteri di misurazione della rappresentativita'  nelle  attivita'  di
                intermediazione dei diritti d'autore 
 
  1. All'articolo 180, secondo  comma,  numero  1),  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate»  sono  aggiunte
le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli  e  proporzionate
al valore  economico  dell'utilizzo  dei  diritti  negoziati  e  alla
rappresentativita' di ciascun organismo di gestione  collettiva.  Con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  sono
definiti i criteri per  la  determinazione  della  rappresentativita'
degli organismi di gestione  collettiva  per  ciascuna  categoria  di
diritti intermediati». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 180 della legge  22
          aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 180 
                L'attivita' di intermediario, comunque attuata, sotto
          ogni forma diretta o indiretta di  intervento,  mediazione,
          mandato,  rappresentanza   ed   anche   di   cessione   per
          l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
          di  recitazione,  di  radiodiffusione   ivi   compresa   la
          comunicazione al pubblico via satellite e  di  riproduzione
          meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
          in via esclusiva alla Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) ed  agli  altri  organismi  di  gestione
          collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.
          35. 
              Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
                1) la concessione, per conto e  nell'interesse  degli
          aventi  diritto,  di  licenze  e  autorizzazioni   per   la
          utilizzazione economica di  opere  tutelate,  a  condizioni
          economiche ragionevoli e proporzionate al valore  economico
          dell'utilizzo    dei    diritti    negoziati     e     alla
          rappresentativita'  di  ciascun   organismo   di   gestione
          collettiva. Con regolamento dell'Autorita' per le  garanzie
          nelle  comunicazioni  sono  definiti  i  criteri   per   la
          determinazione della rappresentativita' degli organismi  di
          gestione  collettiva  per  ciascuna  categoria  di  diritti
          intermediati; 
                2) la percezione  dei  proventi  derivanti  da  dette
          licenze ed autorizzazioni; 
                3) la ripartizione  dei  proventi  medesimi  tra  gli
          aventi diritto. 
              L'attivita' della Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) si esercita altresi'  secondo  le  norme
          stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
          essa ha una rappresentanza organizzata. 
              La suddetta esclusivita' di poteri  non  pregiudica  la
          facolta' spettante all'autore, ai suoi  successori  o  agli
          aventi causa, di esercitare  direttamente  i  diritti  loro
          riconosciuti da questa legge. 
              Nella ripartizione dei proventi prevista al  n.  3  del
          secondo comma una quota parte  deve  essere  in  ogni  caso
          riservata  all'autore.  I  limiti  e  le  modalita'   della
          ripartizione sono determinati dal regolamento. 
              Quando, pero', i  diritti  di  utilizzazione  economica
          dell'opera possono dar luogo a percezioni  di  proventi  in
          paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
          o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
          non provvedono, per qualsiasi motivo, alla  percezione  dei
          proventi, trascorso un anno  dalla  loro  esigibilita',  e'
          conferito alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori
          (S.I.A.E.) (332) il potere di esercitare i diritti medesimi
          per  conto  e  nell'interesse  dell'autore   e   dei   suoi
          successori o aventi causa. 
              I proventi di cui al precedente  comma  riscossi  dalla
          Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.),
          detratte  le  spese  di  riscossione,  saranno   tenuti   a
          disposizione degli aventi diritto, per un  periodo  di  tre
          anni;  trascorso  questo  termine  senza  che  siano  stati
          reclamati  dagli  aventi  diritto,  saranno  versati   alla
          Confederazione nazionale  professionisti  ed  artisti,  per
          scopi di assistenza alle categorie degli autori,  scrittori
          e musicisti».