Art. 21 
 
Differimento dei termini per la revisione del regolamento di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 
 
  1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le
parole: «Entro centottanta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro ventiquattro mesi». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, della
          legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza 2021), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Delega al  Governo  per  la  revisione  dei
          procedimenti amministrativi in funzione  di  sostegno  alla
          concorrenza e per la semplificazione in  materia  di  fonti
          energetiche rinnovabili). - (Omissis) 
                13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della  presente  legge  sono  adottate  disposizioni
          modificative  e  integrative  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
          n. 31, al fine di ampliare  e  precisare  le  categorie  di
          interventi e opere di lieve  entita'  e  di  operare  altre
          semplificazioni  procedimentali,   individuando   ulteriori
          tipologie di  interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione
          paesaggistica   oppure   sottoposti    ad    autorizzazione
          paesaggistica semplificata, nonche' al fine di  riordinare,
          introducendo  la  relativa   disciplina   nell'ambito   del
          predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti
          a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge».