Art. 21
Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le
parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro ventiquattro mesi».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - (Omissis)
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono adottate disposizioni
modificative e integrative del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi e opere di lieve entita' e di operare altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori
tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare,
introducendo la relativa disciplina nell'ambito del
predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti
a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge».