Art. 42 
 
         Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali 
                        e artigianali tipici 
 
  1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e
industriali tipiche tradizionalmente legate a  metodi  di  produzione
locali radicali in una specifica zona geografica, e  ne  promuove  la
tutela in quanto elementi significativi  del  complessivo  patrimonio
culturale   nazionale;   assicura   altresi'   ai   consumatori    la
disponibilita' di informazioni affidabili in ordine  alle  produzioni
artigianali e industriali  tipiche  e  sostiene  gli  artigiani  e  i
produttori nella preservazione delle tradizioni  produttive  e  della
reputazione collegate ai luoghi di origine. 
  2. In vista della definizione di un sistema di protezione  uniforme
a livello europeo basato sulle indicazioni  geografiche,  le  regioni
possono effettuare, secondo le modalita' e nei termini  definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che  sono
gia' oggetto di forme di riconoscimento o di  tutela  ovvero  per  le
quali  la  reputazione  e  la  qualita'  sono  fortemente  legate  al
territorio locale. 
  3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  che,  con  decreto
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, definisce un regime uniformemente  valido  e  applicabile
per il riconoscimento e  la  protezione,  a  livello  nazionale,  dei
prodotti tipici. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.