Art. 45 
 
     Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici 
 
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  contiene  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome  geografico  del
luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel
commercio  o  nel  linguaggio  comune  per  descrivere  il   prodotto
specifico nella zona geografica definita; 
    b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate; 
    c) la delimitazione della zona geografica di produzione; 
    d) gli elementi che dimostrano  che  il  prodotto  e'  originario
della zona geografica; 
    e) la descrizione  del  metodo  di  produzione  del  prodotto  ed
eventualmente dei metodi tradizionali  e  delle  pratiche  specifiche
utilizzati; 
    f)  i  particolari  che  stabiliscono  il  legame  fra  una  data
qualita', la reputazione o un'altra  caratteristica  del  prodotto  e
l'origine geografica; 
    g)  le  eventuali  regole  specifiche  per  l'etichettatura   del
prodotto. 
  2. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei  produttori
presso le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
del territorio di riferimento.