Art. 45 Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici 1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita; b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate; c) la delimitazione della zona geografica di produzione; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica; e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati; f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica; g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto. 2. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.