Art. 28 
 
                    Imposte rilevanti rettificate 
 
  1. Le imposte  rilevanti  rettificate  di  un'impresa  in  un  dato
esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti  che
hanno concorso a determinare l'utile o  la  perdita  contabile  netti
dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari: 
    a) all'importo netto delle variazioni in aumento e in diminuzione
ai sensi dei commi 2 e 3; 
    b)  all'importo  totale  netto  delle  variazioni  delle  imposte
anticipate e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 29; 
    c) all'importo degli incrementi o delle riduzioni  delle  imposte
rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto  o  al  prospetto
delle altre componenti di conto  economico  complessivo,  relative  a
componenti  positive  o  negative  incluse  nel  reddito  o   perdita
rilevante  e  che  concorrono  alla  base  imponibile  delle  imposte
rilevanti secondo le regole fiscali locali. 
  2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative ad  un
esercizio sono pari alla somma: 
    a) delle imposte  rilevanti  che  hanno  concorso  a  determinare
l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio come onere  ai  fini
del computo della voce  "utile  ante  imposte"  ovvero  di  una  voce
equivalente; 
    b) delle  imposte  anticipate  relative  alla  perdita  rilevante
utilizzate ai sensi dell'articolo 30, comma 2; 
    c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative ad un
trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato  luogo  ad  una
variazione in diminuzione delle  imposte  rilevanti  ai  sensi  della
lettera d) del comma 3; 
    d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in  relazione  ad  un
credito  di   imposta   rimborsabile   qualificato   che   e'   stato
contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti. 
  3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative ad
un esercizio sono pari alla somma: 
    a)  delle  imposte  correnti  relative  a  componenti  reddituali
positive che sono state escluse dal calcolo  del  reddito  o  perdita
rilevante ai sensi del capo III; 
    b) di ogni ammontare a credito o a rimborso in  relazione  ad  un
credito di  imposta  rimborsabile  non  qualificato,  ad  un  credito
d'imposta non negoziabile che non e' stato contabilizzato a riduzione
delle imposte correnti; 
    c)  di  ogni  ammontare  di  imposte   rilevanti   rimborsate   o
riconosciute a credito a favore di una impresa, diverso da un credito
di  imposta  rimborsabile  qualificato  e  da  un  credito  d'imposta
negoziabile, che non e' stato contabilizzato in bilancio a  riduzione
delle imposte correnti; 
    d) di un importo pari a quello utilizzato per compensare  imposte
rilevanti dovute nel  periodo  d'imposta  che  termina  durante  tale
esercizio, nonche' dell'importo ricevuto  nel  medesimo  esercizio  a
seguito di cessione del credito, in caso di un credito d'imposta  non
negoziabile detenuto o ceduto dal primo beneficiario che non e' stato
contabilizzato  in  bilancio  a  riduzione  delle  imposte   correnti
dell'esercizio; 
    e) di un importo pari alla differenza tra il valore nominale  del
credito e il prezzo di acquisto in caso di un credito  d'imposta  non
negoziabile detenuto da un  titolare  successivo  che  non  e'  stato
contabilizzato  in  bilancio  a  riduzione  delle  imposte   correnti
dell'esercizio. Tale importo rileva  nella  proporzione  con  cui  il
credito d'imposta e' utilizzato per compensare imposte  rilevanti  di
cui all'articolo 27; 
    f) di un importo pari all'eventuale utile conseguito, in caso  di
ulteriore cessione  del  credito  non  negoziabile  da  parte  di  un
titolare successivo che non e' stato  contabilizzato  in  bilancio  a
riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Nel caso in cui,  il
titolare successivo realizzi una perdita in seguito ad  una  cessione
di  un  credito  non  negoziabile  questa  concorre  unicamente  alla
formazione del reddito o perdita rilevante; 
    g) delle imposte correnti che sono  relative  ad  un  trattamento
fiscale incerto; 
    h) delle imposte correnti il cui pagamento non e' dovuto entro il
terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio. 
  4. In nessun caso le imposte rilevanti possono  essere  considerate
piu' di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e  3.  Se
e' stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 23, comma  13,  non
si applica la variazione in diminuzione di cui al  comma  3,  lettera
a), in relazione alle  imposte  rilevanti  riferite  alle  componenti
reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta. 
  5. Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi e' un reddito netto
rilevante e l'importo delle imposte rilevanti  rettificate  per  tale
Paese e' negativo e inferiore  all'importo  delle  imposte  rilevanti
rettificate attese,  il  valore  assoluto  della  differenza  tra  le
imposte rilevanti rettificate  e  le  imposte  rilevanti  rettificate
attese e' considerata una imposta integrativa addizionale dovuta  per
l'esercizio. Tale imposta integrativa  addizionale  e'  attribuita  a
ciascuna  impresa  localizzata  nel  suddetto   Paese   conformemente
all'articolo  36,   comma   3.   L'importo   dell'imposta   rilevante
rettificata attesa e' pari alla perdita netta rilevante  moltiplicata
per l'aliquota minima di imposta. 
  6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, un'impresa  dichiarante
puo' decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma
5 sia memorizzato  quale  eccedenza  negativa  di  imposte  rilevanti
rettificate  e  che  tale  eccedenza  sia  riportata  agli   esercizi
successivi e  utilizzata  fino  al  suo  esaurimento  secondo  quanto
previsto nel comma 7 ai fini  del  computo  delle  imposte  rilevanti
rettificate. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale
di imprese non e' soggetto, nell'esercizio con riferimento  al  quale
e' effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte
rilevanti rettificate, all'imposta integrativa  addizionale  prevista
al comma 5. 
  7. L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai sensi dell'articolo
52, comma 2, con riferimento ad un determinato Paese e  ha  validita'
annuale.  Per  tale  Paese,  una  volta  effettuata   l'opzione   per
l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha
l'eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate, tale eccedenza
deve essere utilizzata, fino ad esaurimento della stessa, a riduzione
fino a concorrenza  delle  eventuali  imposte  rilevanti  rettificate
positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate  per
quel Paese. 
  8. Ai fini del comma 7, nel caso in cui un gruppo multinazionale  o
nazionale ceda  una  o  piu'  imprese  localizzate  in  un  Paese  in
relazione al quale e' stata effettuata  l'opzione  di  cui  comma  6,
l'eccedenza  negativa  di  imposte   rilevanti   rettificate   rimane
attribuita al gruppo  cedente  che  deve  tenere  memoria  del  saldo
residuo del suddetto riporto. Se residua una  eccedenza  negativa  di
imposte rivelanti rettificate e il gruppo multinazionale o  nazionale
non abbia piu' imprese localizzate nel Paese in relazione al quale e'
stata effettuata l'opzione di cui  al  comma  6  e  in  un  esercizio
successivo ne acquisisca o ne costituisca delle  altre  nel  medesimo
Paese,  la  predetta  eccedenza   negativa   di   imposte   rivelanti
rettificate residua deve essere utilizzata per quel Paese, a  partire
da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.