Art. 28 Imposte rilevanti rettificate 1. Le imposte rilevanti rettificate di un'impresa in un dato esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti che hanno concorso a determinare l'utile o la perdita contabile netti dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari: a) all'importo netto delle variazioni in aumento e in diminuzione ai sensi dei commi 2 e 3; b) all'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 29; c) all'importo degli incrementi o delle riduzioni delle imposte rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, relative a componenti positive o negative incluse nel reddito o perdita rilevante e che concorrono alla base imponibile delle imposte rilevanti secondo le regole fiscali locali. 2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma: a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente; b) delle imposte anticipate relative alla perdita rilevante utilizzate ai sensi dell'articolo 30, comma 2; c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative ad un trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo ad una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi della lettera d) del comma 3; d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile qualificato che e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti. 3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma: a) delle imposte correnti relative a componenti reddituali positive che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi del capo III; b) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile non qualificato, ad un credito d'imposta non negoziabile che non e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte correnti; c) di ogni ammontare di imposte rilevanti rimborsate o riconosciute a credito a favore di una impresa, diverso da un credito di imposta rimborsabile qualificato e da un credito d'imposta negoziabile, che non e' stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti; d) di un importo pari a quello utilizzato per compensare imposte rilevanti dovute nel periodo d'imposta che termina durante tale esercizio, nonche' dell'importo ricevuto nel medesimo esercizio a seguito di cessione del credito, in caso di un credito d'imposta non negoziabile detenuto o ceduto dal primo beneficiario che non e' stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio; e) di un importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto in caso di un credito d'imposta non negoziabile detenuto da un titolare successivo che non e' stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Tale importo rileva nella proporzione con cui il credito d'imposta e' utilizzato per compensare imposte rilevanti di cui all'articolo 27; f) di un importo pari all'eventuale utile conseguito, in caso di ulteriore cessione del credito non negoziabile da parte di un titolare successivo che non e' stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Nel caso in cui, il titolare successivo realizzi una perdita in seguito ad una cessione di un credito non negoziabile questa concorre unicamente alla formazione del reddito o perdita rilevante; g) delle imposte correnti che sono relative ad un trattamento fiscale incerto; h) delle imposte correnti il cui pagamento non e' dovuto entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio. 4. In nessun caso le imposte rilevanti possono essere considerate piu' di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Se e' stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 23, comma 13, non si applica la variazione in diminuzione di cui al comma 3, lettera a), in relazione alle imposte rilevanti riferite alle componenti reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta. 5. Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi e' un reddito netto rilevante e l'importo delle imposte rilevanti rettificate per tale Paese e' negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettificate attese, il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettificate e le imposte rilevanti rettificate attese e' considerata una imposta integrativa addizionale dovuta per l'esercizio. Tale imposta integrativa addizionale e' attribuita a ciascuna impresa localizzata nel suddetto Paese conformemente all'articolo 36, comma 3. L'importo dell'imposta rilevante rettificata attesa e' pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima di imposta. 6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, un'impresa dichiarante puo' decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma 5 sia memorizzato quale eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate e che tale eccedenza sia riportata agli esercizi successivi e utilizzata fino al suo esaurimento secondo quanto previsto nel comma 7 ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese non e' soggetto, nell'esercizio con riferimento al quale e' effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate, all'imposta integrativa addizionale prevista al comma 5. 7. L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, con riferimento ad un determinato Paese e ha validita' annuale. Per tale Paese, una volta effettuata l'opzione per l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha l'eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate, tale eccedenza deve essere utilizzata, fino ad esaurimento della stessa, a riduzione fino a concorrenza delle eventuali imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese. 8. Ai fini del comma 7, nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o piu' imprese localizzate in un Paese in relazione al quale e' stata effettuata l'opzione di cui comma 6, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate rimane attribuita al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua una eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate e il gruppo multinazionale o nazionale non abbia piu' imprese localizzate nel Paese in relazione al quale e' stata effettuata l'opzione di cui al comma 6 e in un esercizio successivo ne acquisisca o ne costituisca delle altre nel medesimo Paese, la predetta eccedenza negativa di imposte rivelanti rettificate residua deve essere utilizzata per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.