Art. 30 
 
               Scelta relativa alla perdita rilevante 
 
  1. In alternativa a quanto previsto  nell'articolo  29,  un'impresa
dichiarante  puo',  con  riferimento  ad  un  Paese,   scegliere   di
considerare  l'imposta  anticipata  da  perdita  rilevante  per  ogni
esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante
in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata e' pari alla  perdita
netta rilevante moltiplicata  per  l'aliquota  minima  d'imposta.  La
scelta di cui al primo periodo non e' consentita con  riferimento  ad
un Paese nel  quale  trova  applicazione  il  regime  di  imposizione
sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 47. 
  2.  L'imposta  anticipata  relativa  ad  una   perdita   rilevante,
determinata ai sensi del comma 1 in un esercizio e'  riportata  negli
esercizi successivi e ridotta  conformemente  a  quanto  previsto  al
comma 3. 
  3. In ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta  anticipata  da
perdita rilevante si riduce, fino alla  sua  concorrenza,  in  misura
pari all'importo del reddito netto rilevante del  Paese  moltiplicato
per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata
da perdita rilevante indicata nel primo periodo incrementa il  valore
delle imposte rilevanti rettificate relative al medesimo esercizio. 
  4. Nell'esercizio con riferimento al quale  la  scelta  di  cui  al
comma 1 e'  revocata,  il  valore  iniziale  del  saldo  dell'imposta
anticipata da una perdita rilevante si riduce a zero. 
  5.  La  scelta  di  cui  al  comma   1   puo'   essere   esercitata
esclusivamente nella  prima  comunicazione  di  cui  all'articolo  51
relativa al gruppo multinazionale o al gruppo nazionale  che  include
il Paese per il quale e' esercitata la scelta. 
  6. Se una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo  di
un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la  scelta
di cui al comma 1,  il  valore  dell'imposta  anticipata  da  perdita
rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita
rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 45,  comma
3.