Art. 31 
 
                 Imputazione delle imposte rilevanti 
                   di alcune tipologie di entita' 
 
  1. L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di
un'impresa relative al reddito o perdita  rilevante  di  una  stabile
organizzazione sono imputate a quest'ultima. 
  2. All'impresa proprietaria e'  allocato  l'importo  delle  imposte
rilevanti contabilizzate nel  bilancio  di  una  entita'  fiscalmente
trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita  rilevante
di  quest'ultima   imputato   all'impresa   proprietaria   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 4. 
  3. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio  di  un'impresa
relative  alla  quota  del  reddito  rilevante  di  una  sua  impresa
controllata, attribuita in base ad un regime fiscale  sulle  societa'
controllate estere, sono allocate all'impresa controllata. 
  4. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio  di  un'impresa
proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante,  a  questa
attribuito, di  un'altra  impresa  che  e'  un'entita'  ibrida,  sono
allocate alla entita' ibrida. Per entita' ibrida si intende l'entita'
che non e' considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese  in  cui
la stessa e' localizzata mentre e' considerata tale, e  nella  misura
in cui e' considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria. 
  5. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio  di  un'impresa
proprietaria diretta con riferimento agli utili ad  essa  distribuiti
da un'altra impresa sono allocate a quest'ultima. La disposizione del
primo periodo si applica anche alle imposte rilevanti  riferite  alle
remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in  virtu'  di  una
partecipazione  in  un'altra  impresa  e   tale   partecipazione   e'
considerata tale nel bilancio predisposto in conformita' ai  principi
contabili  utilizzati  dalla  controllante  capogruppo  ai  fini  del
bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si  applicano
anche alle imposte rilevanti dovute da  un'impresa  proprietaria  con
riferimento  ad  una  distribuzione  virtuale  di  dividendi  se   la
partecipazione   detenuta   nell'impresa   cui   si   riferisce    la
distribuzione virtuale e' considerata tale sia ai fini fiscali locali
nel Paese che preleva le  imposte  rilevanti  e  sia  ai  fini  della
predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria. 
  6. In deroga a  quanto  riportato  ai  commi  3  e  4,  le  imposte
rilevanti relative a redditi passivi da  allocare  ad  un'impresa  ai
sensi dei citati commi concorrono a formare le sue imposte  rilevanti
rettificate in  misura  pari  al  minore  tra  le  imposte  rilevanti
calcolate  sugli  stessi  e  il   risultato   della   moltiplicazione
dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese  di
localizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, senza
tener conto dell'importo delle imposte  rilevanti  relative  a  detti
redditi passivi e l'importo dei redditi  passivi  imputati  alle  sue
imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale  delle  societa'
controllate estere o per effetto del regime di  trasparenza  fiscale.
La  eventuale  differenza  tra  l'importo  delle  imposte   rilevanti
relative a redditi passivi da allocare ad  un'impresa  ai  sensi  dei
commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare  il  valore  delle
imposte rilevanti rettificate ai sensi  del  primo  periodo,  non  e'
oggetto di allocazione  ai  sensi  dei  commi  citati  e  concorre  a
determinare   le   imposte   rilevanti    rettificate    dell'impresa
proprietaria o dell'impresa controllante. 
  7. Ai fini del primo periodo del comma  6,  l'imposta  sui  redditi
delle societa' dovuta ai sensi  dell'articolo  167  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  da  un'impresa  proprietaria
localizzata in Italia  relativa  ai  redditi  passivi  conseguiti  da
un'impresa controllata estera, e'  pari  alla  frazione  dell'imposta
dovuta  corrispondente  al  rapporto  tra  il  valore   lordo   delle
componenti positive di reddito costituenti i  redditi  passivi  e  il
totale delle componenti positive di reddito  conseguiti  dall'impresa
controllata estera. 
  8. Se  il  reddito  rilevante  di  una  stabile  organizzazione  e'
allocato alla casa madre ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  5,  le
imposte rilevanti ad esso relative dovute nel Paese di localizzazione
della stabile organizzazione sono considerate come imposte  rilevanti
della casa madre per un importo non superiore al valore  del  reddito
rilevante moltiplicato per la piu' elevata  aliquota  impositiva  sul
reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della  casa
madre. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per i riferimenti all'articolo 167  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  vedi
          le note all'articolo 3.