Art. 31 Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entita' 1. L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative al reddito o perdita rilevante di una stabile organizzazione sono imputate a quest'ultima. 2. All'impresa proprietaria e' allocato l'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di una entita' fiscalmente trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita rilevante di quest'ultima imputato all'impresa proprietaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4. 3. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa controllata, attribuita in base ad un regime fiscale sulle societa' controllate estere, sono allocate all'impresa controllata. 4. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante, a questa attribuito, di un'altra impresa che e' un'entita' ibrida, sono allocate alla entita' ibrida. Per entita' ibrida si intende l'entita' che non e' considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui la stessa e' localizzata mentre e' considerata tale, e nella misura in cui e' considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria. 5. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria diretta con riferimento agli utili ad essa distribuiti da un'altra impresa sono allocate a quest'ultima. La disposizione del primo periodo si applica anche alle imposte rilevanti riferite alle remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in virtu' di una partecipazione in un'altra impresa e tale partecipazione e' considerata tale nel bilancio predisposto in conformita' ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria con riferimento ad una distribuzione virtuale di dividendi se la partecipazione detenuta nell'impresa cui si riferisce la distribuzione virtuale e' considerata tale sia ai fini fiscali locali nel Paese che preleva le imposte rilevanti e sia ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria. 6. In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei citati commi concorrono a formare le sue imposte rilevanti rettificate in misura pari al minore tra le imposte rilevanti calcolate sugli stessi e il risultato della moltiplicazione dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese di localizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a detti redditi passivi e l'importo dei redditi passivi imputati alle sue imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale delle societa' controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale. La eventuale differenza tra l'importo delle imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare il valore delle imposte rilevanti rettificate ai sensi del primo periodo, non e' oggetto di allocazione ai sensi dei commi citati e concorre a determinare le imposte rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria o dell'impresa controllante. 7. Ai fini del primo periodo del comma 6, l'imposta sui redditi delle societa' dovuta ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da un'impresa proprietaria localizzata in Italia relativa ai redditi passivi conseguiti da un'impresa controllata estera, e' pari alla frazione dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra il valore lordo delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi e il totale delle componenti positive di reddito conseguiti dall'impresa controllata estera. 8. Se il reddito rilevante di una stabile organizzazione e' allocato alla casa madre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, le imposte rilevanti ad esso relative dovute nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti della casa madre per un importo non superiore al valore del reddito rilevante moltiplicato per la piu' elevata aliquota impositiva sul reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della casa madre.
Note all'art. 31: - Per i riferimenti all'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vedi le note all'articolo 3.