Art. 32 
 
Modifiche  successive  alla  presentazione  della   comunicazione   e
                  variazioni della aliquota fiscale 
 
  1. L'incremento netto  delle  imposte  rilevanti  di  un  esercizio
precedente rileva ai  fini  della  determinazione  del  valore  delle
imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva
e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale  incremento
e' contabilizzato. 
  2. La riduzione netta  delle  imposte  rilevanti  di  un  esercizio
precedente  rileva,  ai  fini  dell'articolo  36,  comma  1,  per  la
determinazione delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota  di
imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a  tale
esercizio. In deroga al primo periodo, una riduzione netta di imposte
rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto  stabilito
nel comma 1 a  seguito  di  opzione  dell'impresa  dichiarante.  Tale
opzione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 52,  comma  2,
se la riduzione netta  delle  imposte  rilevanti  di  un  dato  Paese
relative ad un esercizio precedente,  rispetto  a  quelle  registrate
nell'esercizio di competenza, e' inferiore a un milione di euro. 
  3. Se in un esercizio si determina una variazione del valore  netto
delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa  in
conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto
dell'aliquota minima  d'imposta,  tale  riduzione  rileva,  ai  sensi
dell'articolo 28, in relazione all'esercizio con riferimento al quale
sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. A  seguito
di opzione esercitata dall'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo
52,  comma  2,  le  disposizioni  del  primo  periodo   non   trovano
applicazione qualora la variazione delle imposte  rilevanti,  per  un
dato Paese, e' inferiore a un  milione  di  euro  rispetto  a  quelle
contabilizzate nell'esercizio di competenza. 
  4. Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative ad
un  Paese  sono  state  contabilizzate   utilizzando   una   aliquota
d'imposizione inferiore all'aliquota minima  d'imposta  e  l'aliquota
d'imposta  in  quel  Paese  e'   successivamente   incrementata,   la
variazione del valore netto delle  imposte  anticipate  e  differite,
calcolata  avendo  a   riferimento   una   aliquota   non   superiore
all'aliquota minima d'imposta, rileva,  ai  sensi  dell'articolo  28,
esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate. 
  5. Se un importo superiore a un milione di euro di imposte correnti
che sono state contabilizzate da un'impresa  con  riferimento  ad  un
esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle
imposte rilevanti rettificate non e' pagato alle autorita' competenti
entro il terzo  anno  successivo  all'ultimo  giorno  dell'esercizio,
l'aliquota  di  imposizione  effettiva  e  l'imposizione  integrativa
relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi
dell'articolo  36,  comma  1  escludendo  l'importo  non  pagato  dal
relativo valore delle imposte rilevanti rettificate.