Art. 15
Registrazione delle attivita' di importazione e di fabbricazione
delle sostanze attive ad uso veterinario
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a ricevere,
secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 95 del
regolamento:
a) le richieste dei fabbricanti di sostanze attive stabiliti sul
territorio nazionale, di registrazione dell'attivita' di
fabbricazione delle sostanze attive utilizzate come materiali di
partenza dei medicinali veterinari;
b) le richieste di registrazione dell'attivita' di importazione
delle sostanze di cui alla lettera a).
2. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad adottare
i relativi provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca delle
registrazioni di cui al comma 1.
3. Gli importatori e i fabbricanti di sostanze attive comunicano al
Ministero della salute le modifiche di cui all'articolo 95, paragrafo
5, del regolamento. Il Ministero della salute individua, con proprio
provvedimento, le tipologie di modifiche soggette all'obbligo di
notifica immediata.
4. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il
Ministero della salute e' l'autorita' competente all'inserimento
delle relative informazioni nella banca dati della fabbricazione e
della distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 91 del
regolamento.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.