Art. 15 
 
Registrazione delle attivita'  di  importazione  e  di  fabbricazione
              delle sostanze attive ad uso veterinario 
 
  1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a  ricevere,
secondo le modalita'  e  i  termini  previsti  dall'articolo  95  del
regolamento: 
    a) le richieste dei fabbricanti di sostanze attive stabiliti  sul
territorio   nazionale,   di    registrazione    dell'attivita'    di
fabbricazione delle sostanze  attive  utilizzate  come  materiali  di
partenza dei medicinali veterinari; 
    b) le richieste di registrazione dell'attivita'  di  importazione
delle sostanze di cui alla lettera a). 
  2. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad  adottare
i relativi provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca delle
registrazioni di cui al comma 1. 
  3. Gli importatori e i fabbricanti di sostanze attive comunicano al
Ministero della salute le modifiche di cui all'articolo 95, paragrafo
5, del regolamento. Il Ministero della salute individua, con  proprio
provvedimento, le tipologie  di  modifiche  soggette  all'obbligo  di
notifica immediata. 
  4. Nello svolgimento delle attivita' di cui  ai  commi  1  e  2  il
Ministero della  salute  e'  l'autorita'  competente  all'inserimento
delle relative informazioni nella banca dati  della  fabbricazione  e
della  distribuzione  all'ingrosso  di  cui   all'articolo   91   del
regolamento. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/6 si  veda
          nelle note alle premesse.