Art. 41
Contrassegno per il made in Italy
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea
sull'origine dei prodotti, e' adottato un contrassegno ufficiale di
attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui e' vietato a
chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in
Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini della tutela e della promozione della proprieta'
intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio
nazionale e di un piu' efficace contrasto della falsificazione, le
imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della
vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria,
apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.
3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e
funzione, e' carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13
luglio 1966, n. 559, ed e' realizzato con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in
grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:
a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il
contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche
tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo
ai metodi per il contrasto della falsificazione;
b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
c) le modalita' e i criteri secondo cui le imprese possono
richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie
merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali
e' possibile ottenere l'autorizzazione;
e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del
contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno
decoro nell'utilizzo degli stessi;
f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della
certificazione e della tracciabilita' della filiera dei prodotti,
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e
agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le
specifiche disposizioni vigenti in materia.
Note all'art. 41:
- Si riporta l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966,
n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello
Stato):
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle
pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei
prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle
amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta
da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed
associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per
conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.».