Art. 41 
 
 
                  Contrassegno per il made in Italy 
 
  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nel  rispetto  della  normativa  doganale   europea
sull'origine dei prodotti, e' adottato un contrassegno  ufficiale  di
attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui e'  vietato  a
chiunque l'uso, da solo o congiuntamente  con  la  dizione  «made  in
Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo. 
  2. Ai  fini  della  tutela  e  della  promozione  della  proprieta'
intellettuale  e  commerciale  dei  beni  prodotti   nel   territorio
nazionale e di un piu' efficace contrasto  della  falsificazione,  le
imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai  sensi  della
vigente normativa dell'Unione europea, possono, su  base  volontaria,
apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni. 
  3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e
funzione, e' carta valori ai sensi dell'articolo  2  della  legge  13
luglio 1966, n. 559, ed e' realizzato con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o  similare  o  di  altri  materiali  di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed  elettronici  in
grado,  unitamente  alle  relative  infrastrutture,   di   assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. 
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati: 
    a) le forme grafiche e le tipologie di supporti  ammesse  per  il
contrassegno di cui  al  comma  1,  individuando  le  caratteristiche
tecniche minime che questo deve possedere, con  particolare  riguardo
ai metodi per il contrasto della falsificazione; 
    b) le forme grafiche per i segni descrittivi; 
    c) le modalita' e  i  criteri  secondo  cui  le  imprese  possono
richiedere e mantenere  l'autorizzazione  ad  apporre  sulle  proprie
merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi; 
    d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i  quali
e' possibile ottenere l'autorizzazione; 
    e) le regole che le imprese devono rispettare  nell'utilizzo  del
contrassegno e dei segni descrittivi  al  fine  di  assicurare  pieno
decoro nell'utilizzo degli stessi; 
    f)  la  tecnologia  da  utilizzare  a  fini  di  garanzia   della
certificazione e della tracciabilita'  della  filiera  dei  prodotti,
anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
indicazioni   geografiche   protette   dei   prodotti   agricoli    e
agroalimentari,  nei  cui  confronti  continuano  ad  applicarsi   le
specifiche disposizioni vigenti in materia. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 13  luglio  1966,
          n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato): 
              «Art. 2. - 1.  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
          Stato ha per compiti la produzione  e  la  fornitura  della
          carta,  delle  carte  valori,  degli   stampati   e   delle
          pubblicazioni anche su supporti  informatici,  nonche'  dei
          prodotti   cartotecnici    per    il    fabbisogno    delle
          amministrazioni dello Stato. 
              2. L'Istituto provvede alla stampa  ed  alla  gestione,
          anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale  e
          della  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
          Repubblica italiana, salva la competenza del  Ministero  di
          grazia e giustizia per quanto concerne la  direzione  e  la
          redazione  delle  stesse,   nonche'   alla   stampa   delle
          pubblicazioni ufficiali dello Stato. 
              3.  L'Istituto  cura  la  stampa  di  pubblicazioni  di
          carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
          atti ufficiali e di pubblicazioni similari. 
              4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
          aventi   rilevante   carattere    artistico,    letterario,
          scientifico e, in  genere,  culturale,  ferme  restando  in
          materia le attribuzioni del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. 
              5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti: 
                a) conio delle monete di Stato in  conformita'  delle
          leggi vigenti; 
                b) conio di monete estere; 
                c) conio di monete a corso legale di speciale  scelta
          da  cedere,  a  norma  di  legge,  a   privati,   enti   ed
          associazioni; 
                d) conio di medaglie e fusioni artistiche  per  conto
          dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; 
                e)  fabbricazione  di  sigilli  ufficiali  e   marchi
          metallici recanti l'emblema dello Stato; 
                f) fabbricazione di timbri  metallici  e  marchi  per
          conto di enti pubblici e di privati; 
                g) fabbricazione di contrassegni di Stato; 
                h) fabbricazione  di  targhe,  distintivi  metallici,
          gettoni ed altri prodotti artistici; 
                i) promozione dell'attivita' della  Scuola  dell'arte
          della medaglia e del Museo della Zecca; 
                l) esecuzione di saggi su monete e metalli per  conto
          dello Stato e di privati; 
                m) riparazione di congegni e macchinari in uso  o  in
          proprieta' dello Stato; 
                n)  partecipazione  a  studi,  rilevazioni  e   prove
          sperimentali nelle materie  attinenti  al  campo  specifico
          della meccanica; 
                o) perizia delle monete ritenute false; 
                p) conio di monete commemorative o celebrative; 
                q)  fabbricazione  di   contrassegni   per   macchine
          affrancatrici per conto dello Stato; 
                r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
          prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
          cui al presente articolo. 
              6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
          per conto di Stati  esteri  dovra'  essere  preventivamente
          autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica. 
              7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
          autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
          ed  assumere  commesse   in   materia   cartaria   e,   con
          l'autorizzazione del servizio centrale  del  Provveditorato
          generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, in materia grafica. 
              8. Nello svolgimento della  sua  attivita',  l'Istituto
          puo' esercitare, direttamente o  indirettamente,  attivita'
          affini,  ausiliarie,  connesse  o  strumentali  rispetto  a
          quelle previste nel presente articolo. 
              9. L'Istituto, nello svolgimento  della  sua  attivita'
          puo'  compiere  ogni  operazione  di  natura  mobiliare   o
          immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
          finalita'. 
              10. Le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al  presente
          articolo  sono  svolti   nel   rispetto   della   normativa
          comunitaria in materia. 
              10-bis. Ai fini del presente articolo,  ferme  restando
          le specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono
          considerati  carte  valori  i  prodotti,  individuati   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei
          seguenti requisiti: 
                a) sono destinati ad attestare il rilascio, da  parte
          dello  Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  di
          autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti  di
          identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
          assumere un  valore  fiduciario  e  di  tutela  della  fede
          pubblica  in   seguito   alla   loro   emissione   o   alle
          scritturazioni su di essi effettuate; 
                b) sono realizzati con tecniche di  sicurezza  o  con
          impiego  di  carte  filigranate  o  similari  o  di   altri
          materiali  di  sicurezza  ovvero  con  elementi  o  sistemi
          magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
          infrastrutture, di assicurare  un'idonea  protezione  dalle
          contraffazioni e dalle falsificazioni.».