Art. 42
Attivita' di ricognizione dei prodotti industriali
e artigianali tipici
1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e
industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione
locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la
tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio
culturale nazionale; assicura altresi' ai consumatori la
disponibilita' di informazioni affidabili in ordine alle produzioni
artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i
produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della
reputazione collegate ai luoghi di origine.
2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme
a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni
possono effettuare, secondo le modalita' e nei termini definiti con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono
gia' oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le
quali la reputazione e la qualita' sono fortemente legate al
territorio locale.
3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al
Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile
per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei
prodotti tipici.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.