Art. 43 
 
 
          Manifestazione di interesse per il riconoscimento 
            di prodotto artigianale o industriale tipico 
 
  1. Per valorizzare i prodotti artigianali e  industriali  tipici  e
favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29
del  codice  della  proprieta'  industriale,  di   cui   al   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le  associazioni  di  produttori
operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari  di
produzione e presentano alla regione competente la  dichiarazione  di
manifestazione  di  interesse  ai  fini  della  ricognizione  di  cui
all'articolo 42. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta l'articolo 29 del decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta'  industriale,
          a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273): 
              «Art. 29 (Oggetto della tutela). - 1. Sono protette  le
          indicazioni geografiche e le denominazioni di  origine  che
          identificano un paese, una regione o una localita',  quando
          siano  adottate  per  designare  un  prodotto  che  ne   e'
          originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche
          sono dovute esclusivamente  o  essenzialmente  all'ambiente
          geografico d'origine,  comprensivo  dei  fattori  naturali,
          umani e di tradizione.».