Art. 43
Manifestazione di interesse per il riconoscimento
di prodotto artigianale o industriale tipico
1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e
favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29
del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori
operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di
produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di
manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui
all'articolo 42.
Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273):
«Art. 29 (Oggetto della tutela). - 1. Sono protette le
indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che
identificano un paese, una regione o una localita', quando
siano adottate per designare un prodotto che ne e'
originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche
sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente
geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali,
umani e di tradizione.».