Art. 44 
 
 
                     Associazioni dei produttori 
 
  1. Le associazioni dei produttori di cui  all'articolo  43  possono
essere costituite in qualsiasi forma  giuridica,  purche'  perseguano
tra gli  scopi  sociali  quello  della  valorizza-none  del  prodotto
oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta
e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del  prodotto
designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione  in
qualsiasi momento. 
  2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e  i  compiti
seguenti: 
    a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano
controlli interni che  garantiscono  la  conformita'  delle  fasi  di
produzione al disciplinare; 
    b)  possono  esperire  azioni  legali  intese  a   garantire   la
protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi  altro  diritto
di  proprieta'  intellettuale  che  sia  direttamente  collegato   al
prodotto; 
    c)  promuovono  iniziative  di   sostenibilita',   comprese   nel
disciplinare o separate da quest'ultimo; 
    d)   intraprendono   azioni   per   migliorare   le   prestazioni
dell'indicazione geografica.