Art. 44
Associazioni dei produttori
1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono
essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purche' perseguano
tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto
oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta
e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto
designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in
qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti
seguenti:
a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano
controlli interni che garantiscono la conformita' delle fasi di
produzione al disciplinare;
b) possono esperire azioni legali intese a garantire la
protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto
di proprieta' intellettuale che sia direttamente collegato al
prodotto;
c) promuovono iniziative di sostenibilita', comprese nel
disciplinare o separate da quest'ultimo;
d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni
dell'indicazione geografica.