Art. 45
Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici
1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti
elementi:
a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del
luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel
commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto
specifico nella zona geografica definita;
b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario
della zona geografica;
e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed
eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche
utilizzati;
f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data
qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e
l'origine geografica;
g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del
prodotto.
2. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del territorio di riferimento.