Art. 20 Modifiche al codice dell'amministrazione digitale 1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «E' fatta salva la facolta' di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di societa' in house.»; b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»; c) all'articolo 62: 1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3»; d) l'articolo 64-ter e' sostituito dal seguente: «Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto in ANPR puo' delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non piu' di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. 2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega e' revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato. 3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato. 4. I gestori di identita' digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni. 5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.». e) dopo l'articolo 64-ter e' inserito il seguente: «Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet) - 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonche' di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, e' istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). 2. Il Sistema IT-Wallet e' costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonche' da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalita' di cui al comma 3. 3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione periodicamente aggiornate, definiscono: a) le caratteristiche tecniche e le modalita' di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonche' la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet; b) le modalita' di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato; c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualita' di erogatori di servizi, sia in qualita' di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita' di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter; d) gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilita' del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilita' dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identita' digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete gia' predisposti; e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilita', disponibilita' e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet; f) le modalita' per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69. 4. La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilita' dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 e' affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identita' digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita' presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione nonche' dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonche' per la verifica della validita' e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa' di cui al comma 4; b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico e' reso disponibile, nonche' il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita' di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonche' ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato; d) al fine di concorrere alla sostenibilita' economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuita' dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualita' di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. 6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilita'" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR, quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 7. Nelle more della piena funzionalita' del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita'. La verifica di validita' di tali versioni digitali e' consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalita' rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM e' disponibile secondo le modalita' previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita' sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) alla societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualita' di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile e' la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validita' del diritto alla guida del suo titolare ed e' equipollente a documento di identita' dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.». 2. Al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilita' tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella societa' PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche indirettamente, dallo Stato». 5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla societa' PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».