Art. 20 
 
          Modifiche al codice dell'amministrazione digitale 
 
  1. Al  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «E'  fatta  salva  la  facolta'  di  avvalersi,
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, del supporto di societa' in house.»; 
    b) all'articolo 50-ter,  comma  7,  le  parole:  «previsti  dalla
legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»; 
    c) all'articolo 62: 
      1) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
        «2-quater. I dati relativi alle strade  urbane  e  ai  numeri
civici  contenuti  nell'ANPR  sono  costantemente  allineati  con   i
medesimi dati resi disponibili  dall'Archivio  nazionale  dei  numeri
civici delle strade  urbane  (ANNCSU),  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
      2) al comma 5,  le  parole:  «a  tal  fine  necessari  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  tal  fine  necessari,  o»  e  dopo  le
parole:  «archivi  informatizzati»,  sono   inserite   le   seguenti:
«opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui
al comma 3»; 
    d) l'articolo 64-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione  deleghe).  -  1.  Il
cittadino iscritto in ANPR puo' delegare l'accesso ai servizi in rete
erogati    dalle    pubbliche    amministrazioni    che    richiedono
identificazione informatica, a non piu' di due soggetti  iscritti  in
ANPR, titolari dell'identita' digitale di cui all'articolo 64,  comma
2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. 
      2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma
di  cui  al  comma  5,  mediante   una   delle   modalita'   previste
dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici  del  comune
di residenza. La delega e' revocabile in ogni momento.  Il  delegante
viene puntualmente informato dalla piattaforma di  cui  al  comma  5,
dell'esercizio della delega da parte del delegato. 
      3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste  dal
codice civile nei casi di incapacita' totale o parziale a  provvedere
ai propri interessi, il Ministero della giustizia  rende  disponibile
alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della  piattaforma
di cui all'articolo  50-ter,  le  informazioni,  ove  disponibili  in
formato digitale  idoneo,  relative  alla  qualifica  di  tutore,  di
curatore o di amministratore di sostegno del  soggetto  che  richiede
l'accesso ai  servizi  in  rete  quale  rappresentante  del  soggetto
tutelato. 
      4. I gestori di identita' digitale, tramite la  piattaforma  di
cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe  in  capo
al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
pubbliche amministrazioni. 
      5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura  la  manutenzione  della
piattaforma  per  la  gestione  delle  deleghe.  L'accesso  ai   dati
attraverso la piattaforma non modifica la  disciplina  relativa  alla
titolarita'   del   trattamento,   ferme   restando   le   specifiche
responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,  nonche'
le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati  in  qualita'  di
titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma
di cui al primo periodo rientra nel  programma  «Servizi  digitali  e
cittadinanza digitale» del  PNC  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), numero 1),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,   sono   definiti   le
caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di
sicurezza, le modalita' di funzionamento della piattaforma di cui  al
comma 5, nonche' le tipologie di dati oggetto di  trattamento  e,  in
generale, le modalita' e le  procedure  per  assicurare  il  rispetto
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 
      7. Agli oneri derivanti dalla  progettazione,  realizzazione  e
graduale messa a disposizione della piattaforma di cui  al  comma  5,
pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per  l'anno
2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate,  nell'ambito  del
Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1,
Componente 1 di titolarita'  della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale.». 
    e) dopo l'articolo 64-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 64-quater (Sistema di  portafoglio  digitale  italiano  -
Sistema  IT-Wallet)  -  1.  Al  fine  di  valorizzare  e   rafforzare
l'interoperabilita'  tra  le  banche  dati  pubbliche  attraverso  la
Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  (PDND)  di  cui  all'articolo
50-ter, nonche' di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi  in
rete erogati da soggetti pubblici e privati, e' istituito il  Sistema
di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet). 
      2. Il Sistema IT-Wallet  e'  costituito  da  una  soluzione  di
portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa  disponibile
mediante il punto di accesso telematico di cui  all'articolo  64-bis,
nonche' da  soluzioni  di  portafoglio  digitale  private  (IT-Wallet
privato), rese disponibili dai soggetti privati  interessati,  previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 3. 
      3. Al fine di garantire la  necessaria  celere  evoluzione  del
Sistema IT-Wallet, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ovvero  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentite  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale,  per  i  profili  di  competenza,   e   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  approvate  apposite
linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo,  adottate  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione periodicamente aggiornate, definiscono: 
        a) le caratteristiche tecniche e  le  modalita'  di  adozione
dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni  di  IT-Wallet  privato  da
parte di cittadini e imprese, nonche' la tipologia  di  servizi  resi
disponibili dalle soluzioni IT-Wallet; 
        b) le modalita' di accreditamento presso l'AgID dei  soggetti
privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato; 
        c) i servizi resi disponibili alle pubbliche  amministrazioni
e ai soggetti privati accreditati, sia in qualita'  di  erogatori  di
servizi, sia in qualita' di erogatori  di  attestazioni  elettroniche
relative  a  prerogative,  caratteristiche,  licenze  o  qualita'  di
persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui
all'articolo-50-ter; 
        d)   gli   standard   tecnici    adottati    per    garantire
interoperabilita' del Sistema  IT-Wallet  con  le  banche  dati  e  i
sistemi informativi della pubblica  amministrazione  e  dei  soggetti
privati accreditati,  inclusa  la  piattaforma  di  cui  all'articolo
50-ter, anche al fine di garantire la  compatibilita'  dell'IT-Wallet
pubblico e  delle  soluzioni  di  IT-Wallet  privato  con  precedenti
sistemi  di  identita'  digitale  e  con  i   relativi   sistemi   di
autenticazione per l'accesso in rete gia' predisposti; 
        e) le misure da adottare sul piano  tecnico  e  organizzativo
per assicurare livelli di affidabilita', disponibilita'  e  sicurezza
adeguati al Sistema IT-Wallet; 
        f) le modalita'  per  la  messa  a  disposizione  del  codice
sorgente di tutte le componenti  dell'IT-  Wallet  pubblico  e  delle
soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69. 
      4.  La  societa'  di  cui  all'articolo   8,   comma   2,   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la societa'  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21  aprile  1999,  n.  116
provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al  comma  3,  alla
realizzazione  e  gestione  della  infrastruttura   organizzativa   e
tecnologica  necessaria  per  l'attuazione  del  Sistema  IT  Wallet,
assicurando,  in  particolare,   la   disponibilita'   dell'IT-Wallet
pubblico e dei servizi necessari ai soggetti  privati  interessati  a
rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa'  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116  e'
affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione  e  la
gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio,  la
certificazione e  la  verifica  delle  attestazioni  elettroniche  di
identita'   digitale,   di    quelle    relative    a    prerogative,
caratteristiche, licenze o qualita' presenti nelle banche dati  della
pubblica  amministrazione  nonche'   dei   registri   fiduciari   per
l'accreditamento dei soggetti coinvolti  nei  processi  di  rilascio,
certificazione e verifica nonche' per la verifica della  validita'  e
la gestione del ciclo di vita delle attestazioni  elettroniche.  Agli
oneri occorrenti per rendere  disponibili  da  parte  degli  Identity
provider pubblici i servizi di verifica di cui  secondo  periodo  del
presente comma si provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. 
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, ove nominata,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: 
        a) i compiti  e  le  funzioni  attribuiti  a  ciascuna  delle
societa' di cui al comma 4; 
        b) la data a decorrere dalla quale  l'IT-Wallet  pubblico  e'
reso disponibile, nonche' il termine entro il quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i
documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita'
di  persone  fisiche  e  giuridiche  sotto  forma   di   attestazioni
elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la
generazione di attestazioni elettroniche, nonche' ad avvalersi  delle
attestazioni   elettroniche   presenti   nelle   istanze   e    nelle
dichiarazioni  formulate  nei  loro  confronti  con   esenzione   dei
controlli  di  cui  al  capo  V  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
        c) la  data  a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  privati
accreditati  possono  rendere  disponibili  soluzioni  di   IT-Wallet
privato; 
        d) al fine di concorrere alla  sostenibilita'  economica  del
Sistema  IT-Wallet  a  regime   e   ferma   restando   la   gratuita'
dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini  e  imprese,  la
tipologia di servizi che possono essere oggetto di  remunerazione  da
parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati  accreditati  in
qualita' di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni  di
costo. 
      6. Agli oneri derivanti dalla  progettazione,  realizzazione  e
graduale messa a  disposizione  dell'infrastruttura  tecnologica  per
l'attuazione del Sistema  IT-Wallet,  di  cui  al  comma  4,  pari  a
complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025  e  2026,  si
provvede quanto a 69 milioni a valere  sulle  risorse  assegnate  per
l'Investimento  1.3  "Dati  e  interoperabilita'"  della  Missione  1
"Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura", Componente
1 "Digitalizzazione, innovazione e  sicurezza  nella  PA"  del  PNRR,
quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione  tecnologica
e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del  decreto  legge  19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. 
      7. Nelle more della piena funzionalita' del Sistema IT  Wallet,
sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis,  le  versioni  digitali  della
Tessera sanitaria - Tessera  europea  di  assicurazione  di  malattia
(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea  della
disabilita'. La verifica di validita' di tali  versioni  digitali  e'
consentita, anche  a  soggetti  terzi,  mediante  funzionalita'  rese
disponibili dal punto di accesso  telematico.  La  versione  digitale
della TS/TEAM  e'  disponibile  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e
i documenti necessari per la  generazione  delle  versioni  digitali,
della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita'
sono  resi  disponibili,   rispettivamente,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti e dall'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS) alla  societa'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della  piattaforma
di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi  previsti  dalla
TS/TEAM in qualita' di  Carta  Nazionale  dei  Servizi,  la  versione
digitale della TS/TEAM ha lo  stesso  valore,  per  la  fruizione  di
servizi erogati online o in presenza, del  documento  rilasciato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze su supporto  plastificato  ai
sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
. La patente di guida mobile e' la versione digitale della patente di
guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo
118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'  titolare.
Tale patente mobile consente la verifica,  tramite  collegamento  con
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di  cui  all'articolo
226, comma 10, del  citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
dell'esistenza e della validita'  del  diritto  alla  guida  del  suo
titolare ed e' equipollente a documento di identita' dello stesso. Ai
fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di  guida
mobile soddisfa gli  obblighi  di  cui  all'articolo  180,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.». 
  2.  Al  fine  di  popolare  l'Anagrafe  nazionale   dell'istruzione
superiore  (ANIS)  di  cui  all'articolo  62-quinquies   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, il Ministero dell'universita' e della ricerca  trasmette
all'ANIS, entro il 30 giugno 2025,  i  dati  relativi  ai  titoli  di
studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli  studenti,
dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 
  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilita' tra  le  banche
dati  pubbliche  e  di  valorizzazione  della  Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo  n.
82 del 2005, nonche' di razionalizzazione e di riassetto  industriale
nell'ambito  delle  partecipazioni   detenute   dallo   Stato,   sono
attribuiti rispettivamente all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51  per  cento,  e,  per  la
restante  quota  di  partecipazione,  al   fornitore   del   servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  22  luglio
1999, n.  261,  i  diritti  di  opzione  per  l'acquisto  dell'intera
partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella  societa'  PagoPA
S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote  di  cui  al
primo periodo e' determinato sulla base di una relazione  giurata  di
stima prodotta da uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza  e
qualificazione professionale nominati dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico
delle stesse. Tutti gli atti  connessi  alle  operazioni  di  cui  al
presente  comma  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  diretta   e
indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di  cui  al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate, nel medesimo anno,  nell'ambito  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, al primo  periodo,  le  parole:  «interamente  partecipata  dallo
Stato»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «controllata,   anche
indirettamente, dallo Stato». 
  5.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti   dal   PNRR   nella   Missione   1,   Componente    1    -
"Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma
1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le  parole:
«terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla societa'
PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12».