Art. 21
Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione
istantanea
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, i titolari unici delle concessioni per la gestione e la
raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi
numerici a quota fissa, nonche' i soggetti titolari della concessione
per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea, raccolgono a
distanza i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori a
condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai
requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dall'Agenzia.